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In GU Legge europea 2019-2020 (legge 238/2021) in vigore dal prossimo 1° febbraio che, grazie all’Ance, riscrive la norma sull’esclusione dalle gare pubbliche per irregolarità fiscali non definitivamente accertate

Nessuna esclusione facoltativa dagli appalti per violazioni under 35.000 euro

19 Gennaio 2022
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Approda in Gazzetta Ufficiale la Legge europea 2019-2020 che, grazie all’azione dell’Ance, riscrive la norma sull’esclusione dalle gare pubbliche per irregolarità fiscali non definitivamente accertate.

In particolare, l’art.10, co.1, lett.c) n.2 della legge 23 dicembre 2021, n.238 (in G.U. -Serie Generale n.12 del 17 gennaio 2022), riscrivendo il co.4 dell’art.80 del D.Lvo. 50/2016, sterilizza l’efficacia della nuova causa di esclusione facoltativa dalle gare d’appalto, rinviando ad un Provvedimento attuativo la definizione delle modalità attuative e della soglia minima d’operatività della nuova regola che comunque non potrà essere al di sotto dei 35.000 euro.

Sul tema, si ricorda che l’art.8 del DL 76/2020 cd. “Decreto Semplificazioni” convertito dalla Legge 120/2020 ha modificato l’art. 80 del DLgs 50/2016 introducendo, accanto alle cause obbligatorie di esclusione dalle gare d’appalto, una causa di esclusione facoltativa.

Si tratta della facoltà riconosciuta alla stazione appaltante di escludere dalle gare pubbliche un operatore economico nel caso in cui essa sia a conoscenza e possa dimostrare che lo stesso non abbia ottemperato agli obblighi di pagamento di imposte e tasse non definitivamente accertati, qualora tale inadempimento costituisca una “grave violazione”.

La disposizione, come noto, deriva da una procedura di infrazione europea avverso lo Stato italiano in merito alla quale l’Ance è intervenuta nelle competenti sedi per mitigarne gli effetti più critici per le imprese, esposte ad una penalizzazione particolarmente gravosa come quella dell’esclusione da una procedura d’appalto, a fronte di una violazione considerata, ancora, “provvisoria”.

Criticità più evidenti risiedevano non solo nella determinazione della soglia di gravità minima della violazione, pari a 5.000 euro (come fissata per le “gravi violazioni” accertate definitivamente), ma anche nella completa assenza di criteri univoci ed omogenei che guidassero l’azione delle Stazioni appaltanti in tal ambito.

Grazie all’azione associativa, nel corso dell’iter parlamentare di approvazione delle Legge europea 2019-2020, è stato modificato il quinto periodo, comma 4, dell’art. 80 del DLgs 50/2016.

Pertanto, in relazione alle violazioni non definitivamente accertate di tipo fiscale, è stato eliminato il riferimento normativo alla soglia dei 5.000 euro ed è stato ottenuto il rinvio ad un successivo provvedimento, che determinerà una nuova soglia di esclusione commisurata al valore dell’appalto, con un limite minimo che, dopo un lungo dibattito parlamentare, è stato fissato a 35.000 euro. Il provvedimento dovrà definire anche le modalità operative della nuova causa di esclusione.

La norma, che entrerà in vigore dal 1° febbraio p.v., non prevede effetti retroattivi, pertanto, dovrebbero essere fatti salvi tutti gli effetti prodotti fino a tale data dalla previgente formulazione della disciplina.

47461-Art_ 10.pdfApri
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