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La Legge n. 215/2021 al Capo III dedicato al “rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” ha apportato alcune rilevanti modifiche e novità al D.Lgs n. 81/2008.

Legge n. 215/2021 – apportate rilevanti modifiche e novità al D.Lgs n. 81/2008

18 Gennaio 2022
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La Legge n. 215/2021 del 17 dicembre 2021 che ha convertito, con modificazione, il Decreto Legge n. 146/2021 del 21 ottobre 2021, recante “misure urgenti in materia economica e fiscale e tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” al Capo III dedicato al “rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” ha apportato alcune rilevanti modifiche e novità al D.Lgs n. 81/2008. 

 

In particolar modo viene previsto che i datori di lavoro pubblici e privati, nell’ambito dell’organizzazione e dirigenza delle attività ad essi attribuite, debbono individuare il soggetto preposto o i preposti (art. 18 b-bis – vedi nota 1) sui quali ricadono gli obblighi di cui all’art. 19 (art. 19 – vedi nota 2) ed i cui nominativi devono essere indicati nel caso di contratti di appalto o somministrazione (art. 26 – vedi nota 3). 

 

Viene esteso l’obbligo formativo anche ai datori di lavoro, precedentemente esclusi, con le modalità che dovranno essere indicate da un Accordo adottato entro il 30 giugno 2022 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nel  quale   si provvede   all’accorpamento,   alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi esistenti in materia di formazione (art. 37, commi 2, 5, 7 e 7- ter).

 

Inoltre, sono previste sanzioni, anche di natura penale, nei casi di inosservanza (nuova formulazione dell’art. 14).

 

Infine, è previsto l’obbligo di trasmissione alle Casse Edili della Notifica preliminare (art. 99 – vedi vota 4).

 

nota 1
Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: 
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo. 
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; 
b-bis) individuare  il  preposto   o   i   preposti   per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo  19. I contratti e gli accordi  collettivi  di  lavoro  possono  stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”;

 

nota 2
Articolo 19 – Obblighi del preposto 
1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: 
a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da  parte  dei singoli  lavoratori  dei  loro  obblighi  di  legge,  nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro  e di uso dei mezzi  di  protezione  collettivi e  dei  dispositivi  di protezione individuale messi  a  loro  disposizione  e,  in  caso  di rilevazione  di comportamenti  non  conformi  alle  disposizioni   e istruzioni impartite dal datore di lavoro e  dai  dirigenti  ai  fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie  indicazioni  di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza,  interrompere  l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”;
….

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; 

f-bis) in caso di rilevazione di deficienze  dei  mezzi  e delle attrezzature  di  lavoro  e  di  ogni  condizione  di  pericolo rilevata  durante   la   vigilanza,   se   necessario,   interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate“

 

nota 3
Articolo 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
Comma 8. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro

Comma 8-bis Nell’ambito  dello  svolgimento  di  attività  in regime di appalto o subappalto, i  datori  di  lavoro appaltatori  o subappaltatori devono indicare  espressamente  al  datore  di  lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

 

nota 4

Articolo 99 – Notifica preliminare

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro nonchè, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’ALLEGATO XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

  • cantieri di cui all’articolo 90, comma 3;
  • cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
  • cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno

1.1 I soggetti destinatari della notifica preliminare di cui al comma 1 la trasmettono alla cassa edile territorialmente competente.

1-bis. Le comunicazioni di cui al comma 1 alimentano una apposita banca dati istituita presso l’Ispettorato nazionale del lavoro, ferma l’interoperabilità con le banche dati esistenti. Con decreto del direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro sono individuate le modalità tecniche, la data di effettivo avvio dell’alimentazione della banca dati e le modalità` di condivisione delle informazioni con le Pubbliche Amministrazioni interessate.

47449-Legge_di_conversione_-457.pdfApri
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