A decorrere dal 1° Novembre prossimo, troverà applicazione la disciplina “a regime”, introdotta dal Dl “Semplificazioni bis”,
Il 1° novembre prossimo entrerà in vigore la disciplina “a regime” sul subappalto, introdotta dall’art. 49 del decreto 31 maggio 2021, n. 77 – DL Sermplificazioni bis – convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.
Da tale data, quindi, le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione da esplicitare nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, dovranno indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione:
Verrà quindi definitivamente meno ogni limite generale ed astratto per il ricorso al subappalto e verrà, invece, rimessa ad una valutazione “gara per gara” delle stazioni appaltanti un’eventuale limitazione del ricorso a tale istituto, che dovrà essere motivata sulla base delle specifiche esigenze indicate dal medesimo articolato e descritte in precedenza.
A decorrere sempre dal 1° novembre p.v., viene altresì disposto:
Sempre a decorrere da tale data, entrerà in vigore la modifica del comma 7 dell’articolo 105 del Codice, in conseguenza della quale, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l’affidatario dovrà trasmettere la sola dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti speciali, non essendo più necessario la trasmissione della certificazione attestante il possesso dei requisiti speciali. La stazione appaltante dovrà poi verificare la predetta dichiarazione tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
Si ricorda, infine, che, a far data dal 1° giugno u.s., è già disposto:
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