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Illustrati dall’INL, con la nota n. 5223/2021, i contenuti del DM sulla verifica della congruità della manodopera

Verifica della congruità in edilizia – INL, nota n. 5223/2021

23 Luglio 2021
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Facendo seguito alla ns.del 20 luglio u.s., si informa che l’INL, con la nota n. 5223 del 19 luglio scorso, ha illustrato i contenuti del Decreto Ministeriale n. 143 del 25 giugno 2021 per la verifica della congruità della manodopera in edilizia[1].

L’Ispettorato ha, in particolare, rilevato che:

  • la congruità della manodopera si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione (art. 2, co.1 del D.M.);
  • rientrano nel settore edile, tenuto anche conto di quanto previsto nell’allegato X al T.U. sicurezza, tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 2, co.2 del D.M.);
  • la verifica della congruità della manodopera è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori riportati nella tabella allegata all’Accordo collettivo del 10.09.2020 (art. 3, co 1 del D.M.);
  • prevista la sottoscrizione di una apposita Convenzione tra INL, MLPS, INPS, INAIL e CNCE per la definizione delle modalità di interscambio delle informazioni tramite cooperazione applicativa mediante la creazione di una apposita banca-dati condivisa, da realizzarsi entro 12 mesi dall’adozione del D.M., che consenta di rendere disponibili gli esiti delle verifiche di congruità della manodopera impiegata, i dati relativi all’oggetto e alla durata del contratto, i lavoratori impiegati e le relative retribuzioni necessarie per effettuare i recuperi previdenziali e assicurativi nonché ai fini della programmazione di eventuali attività di vigilanza e verifiche di competenza dell’INL (art. 4, co.1 del D.M.);
  • le disposizioni del decreto si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile territorialmente competente sia effettuata a decorrere dal 1 novembre 2021 (art.6, co.1 del D.M.);
  • le disposizioni non trovano applicazione ai lavori affidati nelle zone colpite dalla crisi sismica del 2016 per le quali siano già state adottate specifiche ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione (art. 2, co. 4 del D.M.).

 

 


[1] attuativo di quanto previsto dall’Accordo collettivo del 10 settembre 2020 sottoscritto dalle OO.SS. più rappresentative del settore edile

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