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Illustrate dall’INPS le novità in materia di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19, introdotte dalla legge di conversione del Decreto Sostegni

CIGO Covid-19 – Novità legge di conversione del Decreto Sostegni–INPS, circ. 99/21

14 Luglio 2021
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Con la circolare n. 99 dell’8 luglio 2021, l’INPS illustra le novità in materia di integrazioni salariali con causale Covid-19, introdotte dalla legge di conversione con modificazioni del  D.L. n. 41/21 “Decreto Sostegni”.

 

Modifiche alle disposizioni del D.L. n. 41/21 in materia di CIGO/ASO/CIGD con causale Covid-19

La legge di conversione n. 69/21 è intervenuta, in primo luogo, in merito alla collocazione temporale dei trattamenti di integrazione salariale previsti dall’art. 8 del D.L. n. 41/21[1] (13 settimane per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2021 per la  CIGO), già oggetto di interpretazione estensiva da parte dell’INPS con la circolare n. 72/21 (per i datori di lavoro che avessero esaurito le 12 settimane di trattamenti di CIGO con causale Covid-19 previsti dalla legge di bilancio 2021, i nuovi periodi introdotti dal Decreto Sostegni potevano essere richiesti a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021, ossia da lunedì 29 marzo 2021) [2].

 

Il nuovo comma 2-bis del citato art. 8 stabilisce invece che i suddetti trattamenti possono essere concessi “in continuità” ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito degli analoghi trattamenti disciplinati dalla legge di bilancio 2021.

Tale modifica consente ai datori di lavoro cui sia stato integralmente autorizzato il periodo di 12 settimane di trattamenti previsto dalla legge di bilancio 2021, un utilizzo anticipato delle 13 settimane previste dal D.L.41/21 rispetto alla decorrenza generalmente fissata al 1° aprile 2021, al fine di garantire una continuità di reddito in favore dei lavoratori interessati dalla sospensione o riduzione di attività e che, in assenza della modifica legislativa, sarebbero rimasti privi di ammortizzatori sociali per alcune giornate. Resta ferma ovviamente la durata massima complessiva dei trattamenti stabilita dal più volte citato art. 8 (13 settimane).

 

Per quanto sopra i datori di lavoro che abbiano già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID 19 – DL 41/2021” per periodi decorrenti dal 29 marzo 2021, possono inviare una domanda integrativa di trattamenti di CIGO, con la medesima causale, per periodi antecedenti alla predetta data e fino al 28 marzo 2021.

La domanda integrativa deve riguardare lavoratori occupati presso la medesima unità produttiva oggetto dell’istanza originaria, anche se non presenti nell’istanza medesima, purché risultanti in forza all’azienda al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Sostegni)

Le domande integrative dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione della circolare INPS qui illustrata (7 Agosto 2021).

La scadenza per la domanda integrativa del 7 agosto 2021, poi, si applica anche con riferimento alle prime istanze di accesso ai trattamenti di CIGO di cui al citato comma 2-bis, il cui periodo di sospensione o riduzione di attività, in regime di continuità con i trattamenti disciplinati dalla legge di bilancio 2021, decorra antecedentemente alla data del 29 marzo 2021.

 

Restano valide le domande che, come da indicazioni fornite dalla circolare INPS n. 72/21, riguardano periodi decorrenti dal 29 marzo 2021.

 

Nella medesima circolare l’Istituto conferma che per le domande presentate dalle aziende relative a eventi decorrenti dal 1° aprile 2021, non è richiesta la precedente autorizzazione delle 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio 2021.

Per queste domande, infatti, resta confermata la disciplina ordinaria per cui le istanze devono essere trasmesse all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

 

Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda all’allegata Circolare INPS

 


[1] Si ricorda che il Decreto Sostegni ha rifinanziato e disciplinato tali trattamenti per la durata massima rispettivamente di 13 settimane per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2021 per la cassa integrazione ordinaria (CIGO) e di 28 settimane per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2021 per l’assegno ordinario (ASO) e la cassa integrazione in deroga (CIGD).

[2] In base alla citata circolare, per i datori di lavoro che avessero esaurito le 12 settimane di trattamenti di CIGO/ASO/CIGD con causale Covid-19 previsti dalla legge di bilancio 2021, i nuovi periodi introdotti dal Decreto Sostegni potevano essere richiesti a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021, ossia da lunedì 29 marzo 2021. (cfr. comunicazione Ance del 3 maggio 2021)

 

45576-Inps Circolare N_ 99 del_08-07-2021.pdfApri
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