E stato pubblicato sulla GU n. 146 del 21/6/2021 il D.L. 52/2021 cd. “Riaperture” recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”
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E stato pubblicato sulla GU n. 146 del 21/6/2021 il D.L. 52/2021 cd. “Riaperture” recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”. Si segnalano, per quanto di specifico interesse, le seguenti disposizioni (che si allegano alla presente):
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Art. 11-ter “Proroga dei termini di validità di documenti di riconoscimento e di identità nonché di permessi e titoli di soggiorno e di documenti di viaggio” La norma (modificando l’articolo 104 del D.L. n. 18 del 2020) proroga al 30 settembre 2021 il termine di validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020, mentre rimane limitata alla data di scadenza indicata nel documento la validità ai fini dell’espatrio. I documenti la cui validità è prorogata (ai sensi del richiamato D.P.R. 445/2000) sono: a) ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l’identificazione personale del titolare (documento di riconoscimento); b) la carta d’identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare; c) il documento analogo alla carta d’identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età. Si ricorda, in particolare, che sono equipollenti alla carta di identità (ai sensi dell’articolo 35, co. 2, D.P.R. 445 del 2000): – il passaporto – la patente di guida, – la patente nautica, – il libretto di pensione, – il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, – il porto d’armi, – le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
Art. 11-sexies “Proroga di termini in materia di patenti di guida, rendicontazione da parte di imprese ferroviarie, navi da crociera e revisione periodica dei veicoli” La norma differisce al 31 dicembre 2021 la possibilità di affidare agli ispettori del Ministero le attività in materia di revisione periodica dei veicoli prevista dal Codice della Strada (non si tratta quindi di una proroga del termine per effettuare la revisione di cui all’art. 80 del codice della strada). |
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