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Pubblicato in GURI il DL n. 77/21 contenente numerose norme di interesse

DL Semplificazioni e gestione PNRR in vigore da oggi

1 Giugno 2021
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Pubblicato in GURI del 31 maggio 2021 ed in vigore da oggi 1° giungo 2021 il Dl. n. 77 del 31/05/2021 contenete norme per “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. “

I principali punti di interesse, sopprassedendo per ora alle modifiche introdtte per gli interventi a valere sulle risorse del PNRR,  sono:

 

Superbonus

 

Per favorire l’efficientamento energetico degli edifici sono semplificate le procedure per l’accesso al Superbonus. L’accesso alla misura è esteso agli interventi volti alla rimozione delle barriere architettoniche.

Nello specifico l’art. 34 prevede, sostituendo il precedente comma 13 ter dell’art. 119 DL.n.34/20,  semplifica la procedura d’avvio prevedendo che:

 

Subappalto

 

Dalla data di entrata in vigore del decreto (1°giugno 2021):

  • fino al 31 ottobre 2021, in deroga alle norme in vigore che prevedono un limite del 30 per cento, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Sono comunque vietate l’integrale cessione del contratto di appalto e l’affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l’esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Infine, il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro;
  • dal 1° novembre 2021, viene rimosso ogni limite quantitativo al subappalto, ma le stazioni appaltanti indicheranno nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell’aggiudicatario in ragione della loro specificità. Inoltre, le stesse dovranno indicare le opere per le quali è necessario rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro e garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle white list o nell’anagrafe antimafia;
  • il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante.

Stazioni appaltanti

Nelle more di una compiuta razionalizzazione, riduzione e qualificazione delle stazioni appaltanti, si vieta ai Comuni non capoluogo di affidare appalti per interventi del PNRR, dovendo ricorrere alle Unioni di Comuni, Consorzi, Città metropolitane, Province e Comuni capoluogo.

 

Semplificazioni procedure investimenti.

Il Dl. semplificazioni (n.76/20) sarà applicabile per tutte le nuove procedure di affidamento di cui ai commi 2,3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2023.

Viene innalzata la soglia per l’affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attivita’ di progettazione, che viene portata fino a 139mila euro (soglia UE).

Viene modifcato il range entro cui è possibile fare procedure negoziate sottosoglia di cui all’art.1 comma 2 lett b) del DL n. 76/20 che ora diventa così:

b) procedura negoziata, senza bando, di  cui  all'articolo  63  del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa  consultazione  di  almeno cinque  operatori  economici,  ove esistenti,  nel  rispetto  di  un criterio di rotazione degli inviti, che  tenga  conto  anche  di  una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati
in base ad  indagini  di  mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi  compresi  i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di  progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie  di  cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a  un milione di euro, ovvero  di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le  stazioni  appaltanti  danno  evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di  cui  alla  presente  lettera tramite pubblicazione di  un  avviso  nei  rispettivi  siti  internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui  pubblicazione  nel  caso  di  cui  alla  lettera  a)  non  e' obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. 

Le previsioni di cui all’art. 2 del DL 76/20 (norme per incentivare investimenti pubblici sopra soglia UE: cd norme derogatorie del codice) sono estese a tutte le procedure avviate fino al 31.12.2023, inoltre le tra le procedure attivabili viene tolta la procedura ristretta ex art. 61 del codice, ad eccezzione di quelle in totale deroga al codice di cui all’art. 2 comma 4 del DL n.76/20 che avranno dunque efficacia fino al 31.12.2021.

 

Modifcate anche le norme per l’obbligatoria costituzione del Collegio Consultivo tecnico per le gare soprasoglia

45011-Dl 77-21 Governance PNRR e semplificazione.pdfApri

45011-art119-dl34-20 mod77-21.pdfApri
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