L’Ance approfondisce la normativa e la giurisprudenza in tema di formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire
L’art. 20 del Dpr 380/2001, recepito anche nell’ordinamento siciliani, nel disciplinare il procedimento di rilascio del permesso di costruire, prevede che “decorso il termine per l’adozione del provvedimento ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.”
Si tratta di un caso di “silenzio significativo”, in cui l’inerzia della pubblica amministrazione ha valore di accoglimento dell’istanza del privato di rilascio del permesso di costruire, che non trova applicazione nelle ipotesi di interventi su immobili od aree soggette a vincolo idrogeologico, ambientale, paesaggistico o culturale.
Con il DL 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020, è stata aggiunta la possibilità, su richiesta del soggetto interessato, di ottenere dallo Sportello unico per l’edilizia il rilascio di un’attestazione dell’avvenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza di permesso di costruire entro 15 giorni dalla richiesta dell’interessato. La norma specifica le circostanze a cui è subordinata la formazione del silenzio assenso e cioè:
Con l’obiettivo di fornire maggiori indicazioni applicative, l’ANCE fa il punto con un apposito focus sulla normativa e sulla giurisprudenza in materia di formazione del silenzio assenso nell’ambito del rilascio del permesso di costruire.
In allegato il FOCUS Ance “Il silenzio assenso nel permesso di costruire”
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