Sismabonus acquisti al 110%, nuove precisazioni dell’Agenzia delle Entrate
È possibile accedere al Super Sismabonus acquisti anche se le unità immobiliari da demolire sono “di lusso” purché al termine dei lavori le nuove unità ricostruite non siano accatastate in A/1.
A partire dal 1° luglio 2020, il Sismabonus acquisti “ordinario”, per le persone fisiche ammesse ad usufruirne, si considera assorbito dalla nuova detrazione potenziata. In sostanza, al ricorrere di tutti i requisiti per accedere al Super Sismabonus acquisti, l’acquirente non può scegliere di fruire del beneficio in misura ordinaria.
Inoltre, nell’ipotesi in cui la demolizione e la ricostruzione siano eseguite da imprese diverse, il Sismabonus acquisti – ordinario o super – si applica solo se entrambe svolgono attività di costruzione o ne siano astrattamente idonee.
Queste alcune precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nelle Risposte n. 318 e n.320 del 10 maggio 2021 in tema di Super Sismabonus acquisti.
In particolare, con la Risposta n. 318/2021 viene precisato che:
In tal senso, come già chiarito[2], viene ricordato che sono ammesse al Superbonus anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione, a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato;
Resta, comunque, ferma la possibilità di accedere all’agevolazione di cui all’art.. 16 comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013, in tutti i casi esclusi dal Superbonus;
Con la Risposta n. 320/2021 viene ribadito che:
L’astratta idoneità, a titolo esemplificativo, è verificata dal codice attività ATECO oppure attraverso la previsione espressa dell’attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare nell’oggetto sociale[4].
Tale circostanza non esclude che i lavori di costruzione/ristrutturazione possano anche essere materialmente eseguiti da un’impresa terza appaltatrice.
Quindi, se l’impresa che ha effettuato la demolizione, affidando i lavori a terzi mediante appalto, non è un’ “impresa di costruzioni”, mentre lo è la sola impresa che ha effettuato la ricostruzione in chiave antisismica, il Sismabonus acquisti al 110% è escluso.
[1] Cfr. Il co.15.bis, dell’art. 119, DL 34/2020 convertito con modifiche nella legge 77/2020.
[3] Infatti, ai sensi dell’art.16, co.1-septies, del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013, deve trattarsi di un’impresa “di costruzione o ristrutturazione immobiliare”.
Il caso di specie esaminato dall’Agenzia delle Entrate, presenta una doppia particolarità.
In primo luogo non vi è coincidenza fra il soggetto che ha provveduto, mediante appalto a terzi, a demolire il preesistente immobile e l’impresa di costruzioni istante (che ha ricostruito le nuove unità immobiliari).
In secondo luogo, la società cha ha appaltato la sola demolizione non è qualificabile come “impresa di costruzioni” ai sensi della citata norma.
[4] Cfr. Risposta AdE n.279 del 19 luglio 2019 in tema di «bonus edilizia» per l’acquisto di edifici ristrutturati da imprese.
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