Proroga del Superbonus fino al 31 dicembre 2022 per gli interventi eseguiti dai condomini, senza ulteriori condizioni, e fino al 31 dicembre 2023 per gli interventi eseguiti dagli IACP, a condizione che entro il 30 giugno 2023 sia eseguito almeno il 60% dell’intervento complessivo.
Lo prevede il Decreto Legge 6 maggio 2021, n.59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.108 del 7 maggio 2021, ed in vigore dall’8 maggio scorso.
Come auspicato dall’ANCE, le nuove disposizioni ampliano, seppur per un solo semestre, l’arco temporale di vigenza del Superbonus, in precedenza applicabile, in via generale, per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022, tranne alcune eccezioni[1], come stabilito da ultimo dall’art.1, co.66, della legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021).
In particolare, l’art.1, co.3, del D.L. 59/2021 prevede la proroga del Superbonus[2]:
Viene invece mantenuto il termine del 30 giugno 2022, estendibile al 31 dicembre 2022, a condizione che al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60% dei lavori, per gli interventi eseguiti dalle persone fisiche non esercenti attività di impresa, arte o professione, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti in esclusiva o in comproprietà (cd. “mini-condomini”);
Resta fermo che, in caso di IACP, per le spese sostenute dal 1° luglio 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo (anziché in cinque), mentre, per le persone fisiche ed i condomini, in relazione alle spese sostenute nel 2022, la detrazione è riconosciuta in quattro quote annuali di pari importo (anziché in cinque).
Come auspicato dall’ANCE, l’allungamento del termine di applicazione della norma per i lavori che coinvolgono gli edifici condominiali, o i cd. “mini-condomini”, tiene conto della maggiore complessità nella progettazione ed esecuzione di tali interventi, che a stento sarebbe rientrata nei termini in precedenza in vigore.
Viene, invece, confermata l’attuale scadenza del 30 giugno 2022 per gli interventi eseguiti sugli edifici unifamiliari o sulle unità indipendenti poste in edifici plurifamiliari, ovvero eseguiti dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dalle ONLUS e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche[3].
Il D.L. 59/2021 è stato trasmesso alla 5a Commissione (Bilancio) del Senato (atto n.2207/S), per la relativa conversione in legge.
[1] Ovvero fino al 31 dicembre 2022 nel caso di interventi condominiali se al 30 giugno 2022 fosse stato eseguito almeno il 60% dei lavori. Inoltre, per gli interventi eseguiti dagli IACP, il “110%” veniva riconosciuto per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, o fino al 30 giugno 2023 se alla data del 31 dicembre 2022 fosse stato eseguito almeno il 60% dei lavori.
[2] In particolare, vengono modificati i co.3-bis ed 8-bis dell’art.119 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020.
[3] Cfr. l’art.119, co.1, lett. a) e c) e co.9, lett., d), d-bis) ed e), del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020.