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Fornite dall’INPS istruzioni operative per il versamento dei contributi sospesi ai sensi di varie disposizioni dei Decreti Ristori, tra cui l’art. 2 del D.L. n. 157/20 (Decreto Ristori Quater)

Versamento contributi sospesi – INPS, messaggio n. 896/21

8 Marzo 2021
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Con il messaggio n. 896 del 2 marzo 2021, l’INPS fornisce indicazioni operative per effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai sensi di varie disposizioni dei Decreti Ristori, tra cui, per quanto di interesse, l’art. 2 del D.L. n. 157/20 (Decreto Ristori Quater), ora art. 13-quater del D.L. n. 137/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/20 (cfr. comunicazioni Ance del 2 dicembre 2020 e del 23 dicembre 2020).[1]

 

Si ricorda che il citato art. 2 ha disposto la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di dicembre 2020 per determinati soggetti, tra i quali, per quanto di interesse, i seguenti:

  • soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto al mese di novembre 2019 (comma 1);
     
  • soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 30 novembre 2019 (comma 2).

 

Si ricorda altresì che, con la circolare n. 145 del 14 dicembre 2020, l’INPS ha fornito indicazioni sulla suddetta sospensione (cfr. comunicazione Ance del 15 dicembre 2020).

 

Con il messaggio qui illustrato, l’Istituto rende note le istruzioni per il versamento dei contributi sospesi in unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza sanzioni e interessi, ovvero mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, senza sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

 

L’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro.

 

Il versamento delle rate successive alla prima dovrà essere effettuato entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi successivi. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, comporterà la decadenza dal beneficio della rateazione.

 

Come già precisato dall’Istituto nella citata circolare n. 145/20, le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricadeva nel periodo oggetto di sospensione (dicembre 2020), devono essere versate in unica soluzione entro il 16 marzo 2021.

 

Qualora l’Agenzia delle Entrate accerti, in capo ai soggetti che si sono avvalsi della suddetta sospensione contributiva, l’insussistenza dei requisiti di legge riguardanti ricavi e riduzione del fatturato, il provvedimento di sospensione non sarà riconosciuto e sarà applicato il regime sanzionatorio ordinario di cui all’art. 116 della legge n. 388/00.

 

Dal punto di vista operativo, le aziende con dipendenti provvederanno al pagamento dei contributi sospesi, inclusa la quota a carico dei lavoratori, tramite modello F24, compilando la sezione “INPS” con le modalità indicate nell’esempio di seguito riportato, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola aziendale seguita dallo stesso codice attribuito alla sospensione contributiva utilizzato nelle denunce Uniemens[2]:

 

 

Sede

 

 

 

Causale contributo

Matricola INPS / Codice INPS /

Filiale azienda

 

Periodo dal

 

Periodo al

 

Importo versato

 

 

 

DSOS

PPNNNNNCCCN9XX

mm/aaaa

mm/aaaa

 

 

 

 

 

 

Per il versamento delle rate sospese in scadenza nel mese di dicembre 2020 (per rateazioni ordinarie concesse dall’Istituto), da effettuare in unica soluzione entro il 16 marzo 2021, va utilizzata la consueta causale contributo “RC01”.

 

Per le istruzioni operative relative ai committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata, si rinvia al par. 2.2 del messaggio in commento.

 


[1] Le ulteriori disposizioni di legge oggetto del messaggio qui illustrato sono l’art. 13 del D.L. n. 137/20 e l’art. 11 del D.L. n. 149/20 (ora art. 13-bis del D.L. n. 137/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/20), relative a sospensioni contributive in favore di soggetti appartenenti ai settori interessati dalle chiusure e limitazioni disposte dai DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020.

[2] Codice N975 per i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 2 sopra citato; codice N976 per i soggetti di cui al comma 2.

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