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Illustrate dall’INPS caratteristiche e condizioni di spettanza dell’esonero contributivo, previsto dalla legge di bilancio, per i datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 disciplinati dalla medesima legge

Esonero contributivo per aziende che non richiedono CIG COVID – INPS, circ.30/2021

1 Marzo 2021
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Con la circolare n. 30 del 19 febbraio 2021, l’INPS illustra l’esonero contributivo, previsto dall’art. 1 commi 306-308 della legge n. 178/20, per i datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 disciplinati dalla legge medesima.[1]

 

La norma citata dispone al comma 306 che ai datori di lavoro privati, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 di cui al comma 300 del medesimo articolo, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all’art. 3 del D.L. n. 104/20[2] (Decreto Agosto), convertito con modificazioni dalla legge n. 126/20, per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

 

L’INPS evidenzia il regime di alternatività tra le due misure disciplinate dalla legge di bilancio (trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 ed esonero contributivo), con riferimento alla medesima unità produttiva.

 

L’Istituto segnala, inoltre, che, ai fini del riconoscimento dell’esonero, i datori di lavoro devono aver fruito, almeno parzialmente, dei trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 nei mesi di maggio e/o giugno 2020.

 

Tra l’altro, l’Istituto compie un’approfondita disamina della cumulabilità di tale esonero con altre misure agevolative previste dall’ordinamento. In proposito, si segnala in particolare che l’applicazione del suddetto esonero contributivo, in virtù dell’entità dello stesso, preclude l’applicazione della Decontribuzione Sud per tutto il periodo di fruizione dell’esonero medesimo.

Le indicazioni contenute nella suddetta circolare sono riportate nella tabella allegata, alla quale si rinvia.

 

Si segnala infine che l’INPS, nel ricordare che l’applicazione dell’esonero contributivo qui considerato è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, rinvia ad un successivo messaggio, che sarà pubblicato all’esito di tale autorizzazione, le istruzioni operative per la concreta fruizione dell’esonero stesso.

 


[1] Si ricorda che, con riferimento all’analogo esonero contributivo previsto dal Decreto Ristori (art. 12 commi 14-16 del D.L. n. 137/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/20), l’INPS ha emanato la circolare n. 24 dell’11 febbraio 2021; cfr. comunicazione Ance del 15 febbraio 2021.

[2] Per l’esonero contributivo di cui all’art. 3 del Decreto Agosto, cfr. da ultimo comunicazione Ance del 23 dicembre 2020.

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43718-Sintesi circ_ Inps n_ 30-2021.pdfApri
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