Con la circolare n. 33 di oggi 22 febbraio INPS fornisce le attese indicazioni operative sull'esonero contributivo sui dipendenti delle aziende allocato al sud
Con la circolare allegata l’INPS ha fornito indicazioni sull’esonero di cui all’articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), con cui è stato previsto che l’esonero contributivo di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (DL Agosto) si applichi fino al 31 dicembre 2029 con la modulazione:
– 30% fino al 31 dicembre 2025;
– 20% per gli anni 2026 e 2027;
– 10% per gli anni 2028 e 2029.
L’agevolazione continua a spettare in riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, laddove la sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 abbiano i parametri delle aree svantaggiate ( Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
L’esonero è concesso dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, (Temporary framework). Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029 l’agevolazione è concessa previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea e per la quale in data 13 febbraio 2021 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea la misura.
Le modifiche al regime di aiuto sono state approvate dalla Commissione europea con Decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021, che ha autorizzato la concedibilità dell’esonero in oggetto fino al 31 dicembre 2021, termine finale di operatività del Temporary Framework.
Per quanto attiene l’esonero contributivo relativo al periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2029, le relative istruzioni INPS saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione UE.
La circolare poi ripercorre i contenuti della norma analizzando gli effetti concreti precisando che l’esonore è cumulabile con altri esoneri o riduzioni nei limiti della contribuzione dovuta.
Per i dettagli su procedure Uniemens si rinvia alla circolare allegata.
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