Circ. INPS su esonero contributivo per i datori che non richiedono trattamenti di integrazione salariale
L’INPS ha diramato la circ. n. 24 del 11/02/2021 con cui fornisce indicazioni per la fruizione dell’ Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale , previsto dal Dl. n. 137/20 (art. Articolo 12, commi 14 e 15) per come modificato dalla Legge n. 176/20 di conversione.
La circola re rammenta che possono accedere all’esonero in trattazione i datori di lavoro privati che abbiano già fruito, nel mese di giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale previsti dalle misure anticovid.
In sostanza, la previsione normativa individua nel datore di lavoro (identificato sulla base della matricola INPS) che ha fruito degli ammortizzatori nel mese di giugno 2020 il soggetto beneficiario e destinatario dell’esonero, indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori in forza nei mesi di effettiva fruizione dell’esonero siano i medesimi lavoratori in forza in occasione della fruizione degli ammortizzatori sociali nel mese di giugno 2020.
Inoltre viene preciasto che l’importo dell’agevolazione potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, per le medesime matricole per le quali si è fruito dei trattamenti sopra richiamati e accertato che gli stessi possano considerarsi potenzialmente beneficiari delle sei settimane di integrazione salariale previste dal decreto legge n. 137/2020.
Pertanto, l’esonero contributivo può essere riconosciuto ai seguenti datori di lavoro privati che abbiano fruito dei trattamenti di integrazione salariale nel mese di giugno 2020:
1) soggetti ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, decorso il periodo autorizzato;
2) soggetti appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.
Inoltre, il beneficio contributivo, può essere riconosciuto al datore di lavoro che rinunci alla spendita del residuo di esonero di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020 e non intenda avvalersi dei nuovi trattamenti di integrazione salariale.
Al riguardo, L’INPS evidenzia che la facoltà di rinunciare all’esonero di cui all’articolo 3 può essere esercitata anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio. Pertanto, qualora un datore lavoro abbia fruito per i periodi agosto 2020 – dicembre 2020 dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020, al fine di avvalersi della possibilità di godere dei nuovi trattamenti di integrazione salariale o dell’esonero in trattazione, dovrà rinunciare al beneficio previsto dal suddetto articolo 3 per almeno una frazione del numero dei lavoratori interessati.
La Circolare inoltre si sofferma sull’ alternatività dell’esonero rispetto ai trattamenti di integrazione salariale specificando che, qualora il datore di lavoro decida di accedere all’esonero in trattazione, non potrà avvalersi, nella medesima unità produttiva, fino al 31 gennaio 2021, di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19.
Infine viene rammentato che l’ammontare dell’esonero è pari – ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – alle ore di integrazione salariale fruite anche parzialmente nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Per maggiori approfondimenti si rinvia all’allegata Circolare.
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.