La Corte costituzionale dopo 16 mesi dall'entrata in vigore sancisce l'incontituzionalità della norma regionale sui criteri di aggiudicazione degli appalti con procedura ordinaria.
Sono rimaste in vita 16 mesi circa le norme della legge appalti della regione Sicilia che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime con la pronuncia allegata.
La norma come si ricorderà era circoscritta alle procedure ordinarie, escludendo dunque le procedure negoziate per le quali si continuava ad applicare l’art. 97 del dl.gs n. 50/16.
Sul piano pratico occorre precisare che l’efficacia caducativa della pronuncia sarà piena dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, pertanto, nelle more i bandi già pubblicati, se non revocati o modificati in autotutela, potrebbero contenere ancora i riferimenti all’art. 4 della LR n. 13/19.
Invece dal giorno di pubblicazione in Gazzetta della pronuncia della Suprema Corte i bandi dovranno essere privi di riferimenti alla L.R. 13/19 e ove invece siano contenuti li stessi saranno privi di efficacia e dunque nulli.
Per i cultori dei profili costituzionali si rinvia alla lettura della pronuncia che evidenza come “si evince dagli stessi argomenti addotti dalla difesa regionale, che ragiona espressamente della disposizione in esame come di un “correttivo” alla norma statale – abbia adottato previsioni che introducono un criterio alternativo di aggiudicazione dei lavori sotto soglia, nonché di verifica della anomalia delle offerte” creando un vulnus alle prerogative dello Stato che in materia esercita potestà normativa esclusiva.
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.