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Il 1° febbraio 2021 scade il termine per l’inoltro, in via telematica del prospetto informativo dei lavoratori disabili relativo all’anno 2020 tramite l'apposito applicativo informatico

Collocamento obbligatorio – Prospetto informativo anno 2020 – Invio entro il 1 febbraio 2021

1 Febbraio 2021
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Il 1° febbraio 2021 scade il termine per l’inoltro, in via telematica del prospetto informativo dei lavoratori disabili relativo all’anno 2020 tramite l’apposito applicativo informatico.

In assenza di nuove disposizioni da parte del Ministero del Lavoro, entro il 1° febbraio 2021 deve essere inviato telematicamente il prospetto informativo di cui all’art. 9, comma 6, della Legge 12 marzo 1999, n. 68, relativo all’anno 2020, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 2 novembre 2010. La normale scadenza del 31 gennaio, che nel 2021 cade di domenica, è differita al giorno successivo, ai sensi dell’art. 2963 del Codice civile.

I datori di lavoro che, rispetto all’ultimo prospetto telematico inviato, non hanno subito cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, non sono tenuti ad inviare il prospetto informativo.

La trasmissione annuale deve avvenire con modalità esclusivamente telematiche entro la data del 31 gennaio – secondo le disposizioni contenute nel sopra richiamato decreto ministeriale – con riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre dell’anno precedente. Il prospetto viene inviato automaticamente al Servizio provinciale nel cui territorio è ubicata ogni sede operativa dell’azienda indipendentemente dal Servizio regionale utilizzato per l’invio. I sistemi informatici rilasciano una ricevuta dell’avvenuta trasmissione che fa fede, salvo prova di falso, per attestare l’esatto adempimento di legge.

Si ricorda che, a seguito dell’abrogazione dell’art. 3, comma 2, della Legge n. 68/1999, anche i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti sono tenuti a presentare il prospetto.

Si sottolinea che, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della Legge n. 68/1999, il mancato adempimento dell’obbligo in argomento comporta una sanzione amministrativa attualmente pari a € 635,11 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di € 30,76 per ogni giorno di ulteriore ritardo.

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