E’ stato pubblicato nella GU Serie Generale n.10 del 14-01-2021 il D.L. n. 2/2021 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”.
Tra le misure contenute nel decreto, in vigore dal 14 gennaio 2021 (giorno della sua pubblicazione in G.U.), si riportano, per quanto di interesse, le seguenti disposizioni:
- prorogato, al 30 aprile 2021, il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi del D.L. n. 19/2020 e del D.L. n. 33/2020;
- confermato, dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021, il divieto, già in vigore, di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, fatti salvi quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;
- confermate, dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale, le misure adottate con i provvedimenti di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del D.L. n. 19/2020, tra cui le seguenti:
- è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa;
- in caso di limitazione della mobilità in ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
- istituita un’area nella quale si collocano le Regioni (individuate con Ordinanza del Ministro della salute) con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti (c.d. “area bianca”). In tale area non si applicano le misure restrittive previste per le aree gialle, arancioni e rosse e le attività si svolgono secondo specifici protocolli individuati con appositi DPCM;
- confermate le sanzioni previste dall’articolo 4 del D.L. n. 19/2020, per le violazioni delle suddette disposizioni.