In riferimento alla nostra news del 5 novembre 2020 e viste alcune richieste di assistenza riteniamo utile fare una sintesi degli elementi salieti per l’ottenimento del rating di legalità
A cosa serve: Tutte le aziende che conseguono il rating di legalità possono fruire di una serie di vantaggi. Il primo si esplica sul piano reputazionale. Il secondo è riconducibile ai benefici previsti in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e delle banche.
Chi può richiederlo: Possono richiedere l’attribuzione del rating le imprese (sia in forma individuale che societaria) e gli enti che svolgono attività d’impresa che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
Come presentare la domanda: L’impresa deve preliminarmente registrarsi alla piattaforma Webrating disponibile sul sito dell’Autorità. Una volta completata la registrazione, l’impresa potrà accedere alla compilazione della domanda e successivamente al suo invio, seguendo le relative istruzioni presenti sullo stesso sito dell’Autorità.
Per l’utilizzo della piattaforma è indispensabile avere a disposizione:
• un indirizzo di posta elettronica certificata
• il dispositivo di firma digitale del rappresentante legale dell’impresa.
Requisiti premiali aggiuntivi: Le imprese che ottengono il Rating riceveranno una stella.
Il punteggio base sarà incrementato di un “+” ed ogni 3 “+” ottiene una ulteriore stella fino a un massimo di 3. L’attribuzione di “+” avverrà al ricorrere di ciascuna delle seguenti condizioni:
a) adesione ai protocolli o alle intese di legalità finalizzati a prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale, sottoscritti dal Ministero dell’Interno o dalle Prefetture-UTG con associazioni imprenditoriali e di categoria;
b) utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per somme di importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge. Ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale non è necessario che la società sia dotata di un sistema di tracciabilità dei pagamenti al di sotto dei limiti di legge che copra il 100% delle transazioni, purché, tuttavia, il sistema di tracciabilità dei pagamenti al di sotto dei 3.000 € si applichi ad un volume significativo degli stessi, ovvero riguardi più della metà dei pagamenti.
c) adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali alle disposizioni normative applicabili all’impresa o di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; Il requisito può essere ritenuto soddisfatto qualora la società abbia adottato il modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 o una funzione/struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all’impresa. Il modello organizzativo deve rispettare tutti i requisiti di cui al d.lgs. 231/2001, ed essere comprensivo di codice etico, dell’Organismo di Vigilanza e di un sistema disciplinare. Per vedersi riconosciuto il requisito, la società deve indicare la data di adozione del modello da parte della società e l’organo deliberante.
d) adozione di processi organizzativi volti a garantire forme di Corporate Social Responsibility, anche attraverso l’adesione a programmi promossi da organizzazioni nazionali o internazionali e l’acquisizione di indici di
sostenibilità;
e) di essere iscritta in white list;
f) di aver aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria o di aver previsto, nei contratti con i propri clienti, clausole di mediazione, quando non obbligatorie per legge, per la risoluzione di controversie;
g) di aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.
f) aver denunciato all’autorità giudiziaria o alle forze di polizia taluno dei reati previsti dal presente Regolamento, commessi a danno dell’imprenditore o dei propri familiari e collaboratori; l’attribuzione del segno + di cui al presente comma è subordinata all’esercizio dell’azione penale in relazione ai fatti di reato denunciati.
Il punteggio è ridotto di un segno + ove nel Casellario informatico delle imprese di cui all’art. 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, risultino annotazioni divenute inoppugnabili o confermate, con sentenza passata in giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating, che integrano condotte di grave negligenza o di errore grave nell’esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, comma 2 e 3, commi 2 e 4, è attestato mediante autocertificazione del legale rappresentante dell’impresa.
Durata: Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile e integrabile su richiesta. La procedura è gratuita.