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Prorogati i termini per anticipazione, limite subappalto, terna subappaltatori

Proroghe in materia di appalti

7 Gennaio 2021
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Con il Decreto milleproroghe 2020  (DL n.183/2020 in GURI n. 323 del 31.12.20 data di entrata in vigore) vengono prorogate numerose disposizoni.

In questa sede ci limitiamo a informare sulle proroghe in materia di infrastrutture e trasporti dettate dall’art. 13 del dl in argomento.

PROROGA TERMINI SULL’AUMENTO ANTICPAZIONE DEL PREZZO DELL’APPALTO

Con il comma 1 dell’art. 13 viene posticipato al 31 dicembre 21 il termine utile delle procedure per le quali può essere richiesta anticipazione sul prezzo dell’appalto pari al 30%.

la norma di riferimento risulta pertanto essere così formulata

dl. 34/2020 – Art. 207 – Disposizioni urgenti per la liquidita’ delle imprese appaltatrici

 1. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i  quali  si  indice una gara, sono gia’ stati pubblicati alla data di entrata  in  vigore del  presente  decreto,  nonche’,  in   caso   di   contratti   senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano gia’ stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in  ogni  caso per  le  procedure  disciplinate  dal  medesimo  decreto  legislativo avviate a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente decreto  e  fino  alla   data   del   31 dicembre 2021,   l’importo dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18,  del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, puo’ essere incrementato  fino  al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente  con  le  risorse  annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione  della  stazione appaltante.

IN GARA CON PROGETTO DEFINITIVO

Il comma 2 dell’art. 13 prevede la proroga al 2021 dei termini entro i quali è possibile mettere a gara opere con il solo progetto definitivo

La norma è così modificata

d.l. 32/2019  Art. 1  (Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare).

4. Per gli anni 2019,2020 e 2021 i soggetti attuatori di  opere  per le quali deve essere realizzata  la  progettazione  possono  avviare  le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilita’  di finanziamenti limitati alle sole attivita’ di progettazione. Le opere la cui  progettazione  e’  stata  realizzata  ai  sensi  del  periodo precedente    sono    considerate    prioritariamente     ai     fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.

 

6. Per gli anni 2019,2020 e 2021, i contratti di lavori di  manutenzione ordinaria  e  straordinaria,  ad  esclusione  degli   interventi   di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali  delle  opere  o  di  impianti,  possono  essere affidati, nel rispetto  delle  procedure  di  scelta  del  contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  sulla  base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione  generale, dall’elenco  dei  prezzi  unitari  delle  lavorazioni  previste,  dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica  dei  costi  della  sicurezza  da  non assoggettare  a  ribasso.  L’esecuzione  dei  predetti  lavori   puo’ prescindere  dall’avvenuta  redazione  e  approvazione  del  progetto esecutivo.

SUBAPPALTO

Sempre al comma 2 del medesimo art. 13 del dl in commento vengono prorogati i termini in materia di subappalto, estendendo al 30 giugno la possibilità di utilizzo entro il 40% dell’importo contrattuale ed estendendo al 31 dicembre 2021 la sospensione del comma 6 dell’art. 105 in tema di obbligo di indicazione di una terna di subappaltatori e esclusione per violazioni ex art. 80 relative a subappaltatori.

la norma dello sbloccacantieri risulta ora essere la seguente

18.  Nelle  more  di  una  complessiva  revisione  del  codice  dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n. 50, fino al 30 giugno 2021, in deroga all’articolo  105,  comma  2, del medesimo codice, fatto salvo quanto  previsto  dal  comma  5  del medesimo articolo 105,  il subappalto  e’  indicato  dalle  stazioni appaltanti nel bando di gara e non puo’ superare la quota del 40  per cento dell’importo complessivo del contratto  di  lavori,  servizi  o forniture. Fino al 31 dicembre 2021 alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresi’ sospese l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105  e  del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174, nonche’ le verifiche  in sede di gara, di cui all’articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore.

 

42982-art13-dl 183-20-1000proroghe.pdfApri
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