Prorogati i termini per anticipazione, limite subappalto, terna subappaltatori
Con il Decreto milleproroghe 2020 (DL n.183/2020 in GURI n. 323 del 31.12.20 data di entrata in vigore) vengono prorogate numerose disposizoni.
In questa sede ci limitiamo a informare sulle proroghe in materia di infrastrutture e trasporti dettate dall’art. 13 del dl in argomento.
PROROGA TERMINI SULL’AUMENTO ANTICPAZIONE DEL PREZZO DELL’APPALTO
Con il comma 1 dell’art. 13 viene posticipato al 31 dicembre 21 il termine utile delle procedure per le quali può essere richiesta anticipazione sul prezzo dell’appalto pari al 30%.
la norma di riferimento risulta pertanto essere così formulata
dl. 34/2020 – Art. 207 – Disposizioni urgenti per la liquidita’ delle imprese appaltatrici
1. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono gia’ stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano gia’ stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021, l’importo dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, puo’ essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.
IN GARA CON PROGETTO DEFINITIVO
Il comma 2 dell’art. 13 prevede la proroga al 2021 dei termini entro i quali è possibile mettere a gara opere con il solo progetto definitivo
La norma è così modificata
d.l. 32/2019 Art. 1 (Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare).
4. Per gli anni 2019,2020 e 2021 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilita’ di finanziamenti limitati alle sole attivita’ di progettazione. Le opere la cui progettazione e’ stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.
6. Per gli anni 2019,2020 e 2021, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori puo’ prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.
SUBAPPALTO
Sempre al comma 2 del medesimo art. 13 del dl in commento vengono prorogati i termini in materia di subappalto, estendendo al 30 giugno la possibilità di utilizzo entro il 40% dell’importo contrattuale ed estendendo al 31 dicembre 2021 la sospensione del comma 6 dell’art. 105 in tema di obbligo di indicazione di una terna di subappaltatori e esclusione per violazioni ex art. 80 relative a subappaltatori.
la norma dello sbloccacantieri risulta ora essere la seguente
18. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 30 giugno 2021, in deroga all’articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto e’ indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non puo’ superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino al 31 dicembre 2021 alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresi’ sospese l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174, nonche’ le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore.
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