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Un primo commento sulle novità in materia di lavoro introdotte dalla Legge di Bilancio 2021

Legge di Bilancio 2021: le novità in materia di lavoro

7 Gennaio 2021
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Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020 è stata pubblicata la legge di Bilancio 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020).

 

Di seguito un primo commento sugli interventi in materia di lavoro:

 

Sgravi contributivi per l’assunzione di giovani under 35

Il comma 10 dell’art.1 modifica – per il biennio 2021 e 2022 – la disciplina dell’esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 35, previsto dallalegge di Bilancio 2018. In particolare, si prevede, per le nuove assunzioni di soggetti fino a 35 anni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, che l’esonero contributivo sia riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui. Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi. L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea

 

Sgravio contributivo per l’assunzione di donne

I commi 16 a 19 estendono alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne, effettuate nel biennio 2021-2022, lo sgravio contributivo previsto dall’articolo 4, commi 9-11, della legge n. 92/2012. Per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di donne effettuate nel 2021 e nel 2022 l’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), per la durata di 12 mesi (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di 6.000 euro annui.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedente. L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

Decontribuzione Sud

I commi 161-169 prevedono una modifica della Decontribuzione Sud prevista dall’art. 27 c.1 del D.L.104/20 estendendo per il periodo 2021-2029, l’esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Lo sgravio è pari:

– al 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;

– al 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;

– al 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

Per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, la misura è concessa in conformità al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″ (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni, mentre per il periodo successivo (1° luglio 2021-31 dicembre 2029) l’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

Proroga CIG Covid ed esonero contributivo

I commi 299-303, 305-308 e 312-314 prevedono la concessione di altre 12 settimane dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria previsti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tali 12 settimane (gratuite) devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;

Le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del decreto Ristori (D.L. 137/2020, convertito) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane aggiuntive previste.

Il regime decadenziale previsto per richiedere le settimane di cassa integrazione è sempre la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. In sede di prima applicazione la fine del mese successivo a quello dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio.

Il comma 306 riconosce ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021. Tale esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020.

 

Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo

I commi da 309 a 311 estendono fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso).

Come espressamente previsto al comma 311, il divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

– dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;

– in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;

– nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione (Naspi).

 

 

42983-legge bilancio-cig esonero contrib-blocco licenz.pdfApri

42983-legge bilancio-decontribuzione sud.pdfApri

42983-legge bilancio-sgravi assunzioni.pdfApri
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