Pubblicato sul sito dell’Autorità Garante per la privacy l’allegato vademecum con le FAQ di interesse in materia di videosorveglianza e protezione dei dati personali.
In particolare, il Garante ha chiarito, per quanto di interesse, che:
- l’utilizzo di tali sistemi deve rispettare il principio di minimizzazione dei dati, sia con riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e dislocazione, che alla gestione delle varie fasi del trattamento. I dati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite;
- non è necessaria alcuna autorizzazione da parte del Garante per installare tali sistemi, in quanto, in base al principio della “responsabilizzazione” spetta al titolare la valutazione in ordine alla liceità e proporzionalità del trattamento;
- gli interessati devono sempre essere informati (ex art. 13 del Regolamento) che stanno per accedere in una zona videosorvegliata, a prescindere dal fatto che chi tratta i dati sia un soggetto pubblico o un soggetto privato;
- l’informativa, che va collocata prima di entrare nella zona sorvegliata, può essere fornita utilizzando un modello semplificato (anche un semplice cartello, come quello realizzato dall’EDPB) e deve rinviare un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all´art. 13 del Regolamento;
- le immagini registrate non possono essere conservate più a lungo di quanto necessario per le finalità per le quali sono acquisite. Spetta al titolare, in base al principio di responsabilizzazione, individuare i tempi di conservazione delle immagini, tenuto conto del contesto, delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Quanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto (soprattutto se superiore a 72 ore), tanto più argomentata deve essere l’analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità della conservazione;
- la valutazione d’impatto preventiva è prevista se il trattamento, soprattutto laddove vi sia un uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, possa presentare un rischio elevato per le persone fisiche (es. sistemi integrati – sia pubblici che privati – che collegano telecamere tra soggetti diversi nonché dei sistemi intelligenti, capaci di analizzare le immagini ed elaborarle, ad esempio al fine di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli);
- il datore di lavoro privato può installare un sistema di videosorveglianza esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, nel rispetto delle altre garanzie previste dalla normativa di settore in materia di installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo (art. 4 della L. 300/1970).
Per quanto non riportato nella presente si rimanda al vademecum allegato.
42757-FAQ VIDEOSORVEGLIANZA – Il vademecum.pdfApri