Il decreto legge COVID (DL. 125/2020, convertito nella legge 159/2020), proroga in via generalizzata la sacadenza di permessi e certificazioni
L’articolo 3-bis della L. 159/20 di conversione del DL 125/20 stabilisce la proroga generalizzata dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati (con l’esclusione del DURC).
Il testo del DL 125/2020, convertito in legge, attua così una proroga di tutti i certificati permessi e stabilisce che, oltre agli atti in essere, anche gli atti scaduti tra il 1°agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 125, qualora non siano stati rinnovati, debbano intendersi validi e soggetti alla nuova disciplina di proroga che recita, infatti: “conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”, stabilito, al momento, al prossimo 31 gennaio 2021.
La proroga riguarda anche la Scia, le segnalazioni certificate di agibilità, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, le autorizzazioni paesaggistiche e quelle ambientali, oltre al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati, rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
L’unica eccezione prevista è per i DURC, che continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria prevista dal DM del 30 gennaio 2015.
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