Con la circoalre n. 133 del 24 novembre 2020 INPS fornisce le istruzioni operative per l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per nuove assunzioni
Con la Circ. n. 133/2020 l’INPS ha fornito indicazioni operative per l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per nuove assunzioni effettuate con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, effettuate nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto (15 agosto 2020) e sino al 31 dicembre 2020, di lavoratori che nonabbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso il medesimo datore di lavoro.
L’esonora ha una durata massima di mesi 6 decorrenti dall’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato, si configura quale tipico strumento di incentivo all’occupazione ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e comunque nel limite di €. 8.060/annui riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di sei mensilità (671,66 euro).
Possono accedervi tuytti i datori di lavoro privati per tutte le tipologie di assunzioni a tempo indeterminato e per la trasfromazioni da tempo determinato con eccezzione dei contrtati ad intermittenza, apprendistato, lavoro domestico.
L’esonero è subordinato:
-al possesso del documento unico di regolarità contributiva,
-all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro rispetto degli altri obblighi di legge;
-al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Inoltre spetta solo ove ricorrano le seguenti condizioni:
1. l’assunzione non viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Tale previsione vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore abbia reventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.
2. l’assunzione non riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.
Ai fini della fruizione del beneficio, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “DL104-ES” appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, una domanda di ammissione all’agevolazione, fornendo le seguenti informazioni:
– il lavoratore nei cui confronti è già intervenuta l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
– il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato;
– l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
– la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio.
Per ulteriori dettagli tecnici ed operativi si rinvia alla circolare in commento.
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