La Regione Siciliana, in aiuto al sistema produttivo colpito pesantemente dall'emergenza in atto (COVID-19), ha riaperto i termini per la richiesta del "BONUSICILIA", per tutte le microimprese artigiane, commerciali, industriali, di servizi e alberghiere che operano nella regione
Si informa che, come precedentemente illustrato dalla ns. news del 16/09/2020, la Regione Siciliana, in aiuto al sistema produttivo colpito pesantemente dall’emergenza COVID-19 (ancora in atto), ha istituito un contributo a fondo perduto destinato alle microimprese artigiane, commerciali, industriali, di servizi e alberghiere denominato “BONUSICILIA”.
Il primo avviso che scadeva il 5 Ottobre 2020 e successivamente prorogato all’8 Ottobre 2020 ed infine annullato dalla Regione Siciliana, causa malfunzionamento della piattaforma dedicata, prevedeva la pre-compilazione di un’istanza sulla piattaforma SiciliaPei (https://siciliapei.regione.sicilia.it), per poi successivamente caricarla e inviarla come previsto originariamente con il CLICK DAY.
In data 2 Novembre 2020, la Regione Siciliana, ha pubblicato il 2° bando relativo all’erogazione del cosiddetto “BONUSICILIA”, portando il contributo a fondo perduto fino ad un massimo di € 3.500, che sarà concesso con procedura semplificata sempre attraverso la piattaforma SiciliaPei dedicata.
Lo sportello per la trasmissione delle istanze resterà aperto dalle ore 12:00 del 9 Novembre 2020 fino alle 11:59 del 16 Novembre 2020.
Di seguito alcune delle precisazioni riportate nel bando:
Le imprese che hanno correttamente caricato sulla piattaforma SiciliaPei, la propria istanza di richiesta erogazione entro i termini previsti dal precedente avviso, devono integrare ad essa lo schema ALLEGATO 2.A, sottoscritto con firma digitale del Legale Rappresentante e caricarlo a partire dalle ore 12:00 del 9 Novembre 2020 fino alle ore 11:59 del 16 Novembre 2020.
Al contrario, per le imprese che non abbiano completato il caricamento della precedente istanza entro le ore 23:59 di giorno 4 ottobre 2020 o entro la proroga successiva, la stessa viene dichiarata decaduta. A tal ragione tali imprese dovranno presentare richiesta di nuova istanza secondo quanto riportato dall’art. 8 comma 4 dell’avviso allegato.