Approvato dall'AGCM il nuovo regolamento rating legalità in vigore dal 20 ottobre
Dal 20 ottobre u.s. è in vigore il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, adottato dall’AGCM con la Delibera del 28 luglio 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 19 ottobre, nonché sul Bollettino dell’Antitrust n. 41/2020.
Il nuovo Regolamento è frutto di alcune modifiche apportate al testo a seguito della consultazione pubblica degli stakeholder avviata dall’AGCM e conclusa nel mese di febbraio, in occasione della quale ANCE ha potuto esprimere osservazioni e pareri sulla bozza di testo disponibile.
Si ricorda che il rating di legalità è un indicatore del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta.
Possono richiedere l’attribuzione del rating le imprese (sia in forma individuale che societaria) che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:
Tale riconoscimento avviene mediante l’attribuzione di un punteggio, compreso tra un minimo di una e un massimo di tre “stellette”.
L’impresa che presenta la domanda ottiene il punteggio base ?, qualora rispetti tutti i requisiti di cui all’articolo 2 del Regolamento attuativo in materia di Rating di Legalità.
Tale punteggio base potrà essere incrementato di un “+” per ogni requisito aggiuntivo che l’impresa rispetta tra quelli previsti all’art. 3 del Regolamento. Il conseguimento di tre “+” comporta l’attribuzione di una stelletta aggiuntiva, fino a un punteggio massimo di ???.
Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.
Di seguito, le principali novità del Regolamento.
AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO ED OGGETTIVO
Con tale previsione, si estende quindi la possibilità di richiedere il rilascio del rating ai soggetti non obbligati ad iscriversi al registro delle imprese, ossia:
Tra essi, sono stati ricompresi:
Dal punto di vista oggettivo, è stato espressamente previsto il mancato rilascio del rating per decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o per sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 del codice di procedura penale.
Inoltre, tra i reati ostativi sono stati inseriti quello di trasferimento fraudolento di valori, quello di usura e la bancarotta fraudolenta.
È stato poi disposto che non ostano al rilascio del rating di legalità le comunicazioni o informazioni interdittive antimafia di cui sia stata sospesa l’efficacia.
Il rating potrà essere rilasciato nel caso in cui le partecipazioni di controllo dell’impresa siano state oggetto di sequestro ai sensi del codice di procedura penale, con nomina di un custode o amministratore giudiziario.
PROCEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE
In ogni caso, a prescindere dall’incompletezza documentale, si prevede che l’AGCM possa chiedere all’impresa di fornire informazioni e documenti rilevanti, per il rilascio del rating.
Si prevede, altresì, che il termine di rilascio del rating di cui all’art. 5, c. 1, pari a 60 giorni dal ricevimento della richiesta, nel caso in cui vi sia un subprocedimento di accertamento ai sensi del medesimo art. 5, decorre dalla data di presentazione delle osservazioni eventualmente richieste all’impresa o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 15 giorni di cui l’impresa dispone per presentarle.
In caso di mancato rispetto del termine, si prevede la revoca del rating ed il divieto di presentare una nuova domanda prima di un anno dalla cessazione del motivo ostativo.
Si prevede, altresì, che, nel caso in cui l’evento comunicato rilevi ai fini della determinazione del punteggio, l’Autorità disponga gli aggiornamenti necessari, dandone conto nell’elenco delle imprese con rating. Tali aggiornamenti non incidono sulla data di scadenza del rating.