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Ammesso il Superbonus al 110% per l’unità immobiliare con accesso autonomo inclusa in un condominio

Ammesso il Superbonus per l’unità con accesso autonomo sita in un condominio

5 Novembre 2020
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Anche il proprietario dell’unità immobiliare sita in un condominio e provvista di entrata indipendente a cui si accede attraverso un percorso pedonale a servizio dei condomini può fruire del Superbonus. Resta fermo che l’unità deve essere anche “funzionalmente indipendente”.

È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n. 524 del 4 novembre 2020, al proprietario di un’unità immobiliare facente parte di un condominio, ma dotata di accesso indipendente chiuso da un cancello che dà su un percorso pedonale a servizio degli edifici in condominio.

Al riguardo si ricorda che tra gli immobili agevolati con il Superbonus, sia per quanto riguarda gli interventi trainanti che i trainati, rientrano[1] anche le unità immobiliari residenziali site in edifici plurifamiliari, purché siano funzionalmente indipendenti e dotate di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Le unità immobiliari provviste di entrambi questi requisiti, godono dell’agevolazione potenziata, a prescindere dal fatto che facciano o meno parte di un condominio.

Si ricorda che l’unità immobiliare si considera:

  • “funzionalmente indipendente” quando è dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva;
  • dotata di “accesso autonomo dall’esterno” quando dispone di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà anche non esclusiva». Quest’ultimo requisito si considera soddisfatto, come chiarito dalla modifica normativa introdotta dal recente DL Agosto[2], anche quando il portone di ingresso o il cancello che configurano l’accesso indipendente si affacciano su un cortile, o su un giardino di proprietà non esclusiva.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello, ricorda che l’unità immobiliare si considera dotata di “accesso autonomo dall’esterno” quando all’immobile si accede attraverso una strada privata e/o in multiproprietà o attraverso un terreno di utilizzo comune, ma non esclusivo, ovvero quando si è in presenza di accesso anche da cortile/passaggio comune che affaccia su strada.  Ne consegue che, nel rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla norma, è possibile fruire del Superbonus anche se l’accesso autonomo all’unità immobiliare sita in condominio, e oggetto di lavori, avviene da un percorso pedonale condominiale.

 


[1] accanto ai condomini e agli gli edifici residenziali unifamiliari per gli interventi sia “trainati” che “trainanti”, e alle singole unità immobiliari all’interno di edifici in condominio per i soli interventi “trainati”, vedi art. 119, co.9 del DL 34/2020.

[2] DL 104/2020 convertito dalla legge 126/2020, Cfr. ANCE “Conversione in legge del D.L. 104/2020 (cd. “D.L. Agosto”) – Misure fiscali” – ID N. 41990 del 15 ottobre 2020 e “Superbonus: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate” – ID N. 42175 28 ottobre 2020.

 

42278-Risposta ad interpello n_524 del 4 novembre 2020.pdfApri
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