Definita una nuova disciplina univoca, al livello nazionale, delle regole per il rilascio delle rateizzazioni nelle Casse Edili
Con il Verbale di Accordo 10 settembre 2020 firmato da tutte le organizzazioni datoriali e sindacali dell’edilizia si definisce una nuova disciplina nazionale per la concessione delle rateizzazioni dei debiti contributivi Casse Edili.
Importante innovazione rigurda la possibilità di utilizzare le cambiali quali idonea garanzie da prestare da parte dell’impresa richiedente la rateizzazione.
La durata della rateizzazione per tutte le imprese attive è così articolata:
Rimandando alle indicazioni CNCE allegate per i dettagli procedurali di seguoti sintetizziamo le condizoni di accesso e di revoca per come definiti nell’accordo:
| Rateizzazioni Cassa Edile | ||||
| Debito fino a 5mila euro | Debito da 5mila a 15mila euro (oltre quota parte spese ed interessi di mora) | Debito da 15mila a 30mila euro (oltre quota parte spese ed interessi di mora) | Debito oltre i 30mila euro (oltre quota parte spese ed interessi di mora) | |
| Anzianità Iscrizione Cassa Edile per le prime due richieste | min.12 mesi | min.12 mesi | min.12 mesi | min.12 mesi |
| Ulteriori condizioni per richieste di rateizzazioni successive alla seconda | Una terza rateizzazione può essere concessa decorsi 12 mesi dala fine della precedente ed in assenza di rateizzazioni presso altre casse edili. | Una terza rateizzazione può essere concessa decorsi 12 mesi dala fine della precedente ed in assenza di rateizzazioni presso altre casse edili. | Una terza rateizzazione può essere concessa decorsi 12 mesi dala fine della precedente ed in assenza di rateizzazioni presso altre casse edili. | Una terza rateizzazione può essere concessa decorsi 12 mesi dala fine della precedente ed in assenza di rateizzazioni presso altre casse edili. |
| Requisiti | Regolarità obblighi di denuncia delle ore lavorate operai | Regolarità obblighi di denuncia delle ore lavorate operai | Regolarità obblighi di denuncia delle ore lavorate operai | Regolarità obblighi di denuncia delle ore lavorate operai |
| Morosità relativa a periodi precedenti per cui sia stata già attivata la procedura esecutiva | Nessuna | Nessuna | Nessuna | Nessuna |
| Rateizzazioni già in corso in altre Casse Edili | Autocertificazione esistenza rateizzazioni in corso e relativo valore economico | Autocertificazione esistenza rateizzazioni in corso e relativo valore economico | Autocertificazione esistenza rateizzazioni in corso e relativo valore economico | Autocertificazione esistenza rateizzazioni in corso e relativo valore economico |
| Riconoscimento debito | Riconoscimento formale debito contributivo e rinuncia a successiva opposizione in caso diu successiva azione esecutiva di recupero | Riconoscimento formale debito contributivo e rinuncia a successiva opposizione in caso diu successiva azione esecutiva di recupero | Riconoscimento formale debito contributivo e rinuncia a successiva opposizione in caso diu successiva azione esecutiva di recupero | Riconoscimento formale debito contributivo e rinuncia a successiva opposizione in caso diu successiva azione esecutiva di recupero |
| Durata massima | 6 mesi | 12 mesi | 18 mesi | 24 mesi |
| Importo 1^ rata | € 1.500,00 + quota parte spese ed interessi di mora | Valore 2 ratei del debito complessivo + quota parte spese ed interessi di mora | Valore 3 ratei del debito complessivo + quota parte spese ed interessi di mora | Valore 4 ratei del debito complessivo + quota parte spese ed interessi di mora |
| Importo Rate successive | Residuo del debito in max. 5 rate uguali + quota parte spese ed interessi di mora ciascuna | Residuo del debito in max. 11 rate uguali + quota parte spese ed interessi di mora ciascuna | Residuo del debito in max. 17 rate uguali + quota parte spese ed interessi di mora ciascuna | Residuo del debito in max. 23 rate uguali + quota parte spese ed interessi di mora ciascuna |
| Accordo sindacale aziendale | Solo nel caso in cui alle scadenze utili per il pagamento degli accantonamenti agli operai nei termini previsti dal CCNL e dall’integrativo territ. gli importi della rateizzazione già pagati non coprano la somma dovuta | Solo nel caso in cui alle scadenze utili per il pagamento degli accantonamenti agli operai nei termini previsti dal CCNL e dall’integrativo territ. gli importi della rateizzazione già pagati non coprano la somma dovuta | Solo nel caso in cui alle scadenze utili per il pagamento degli accantonamenti agli operai nei termini previsti dal CCNL e dall’integrativo territ. gli importi della rateizzazione già pagati non coprano la somma dovuta | Solo nel caso in cui alle scadenze utili per il pagamento degli accantonamenti agli operai nei termini previsti dal CCNL e dall’integrativo territ. gli importi della rateizzazione già pagati non coprano la somma dovuta |
| Garanzie | Fidejussione o cambiale con durata equivalente alla durata della rateizzazione | Fidejussione o cambiale con durata equivalente alla durata della rateizzazione | Fidejussione o cambiale con durata equivalente alla durata della rateizzazione | Fidejussione o cambiale con durata equivalente alla durata della rateizzazione |
| Otttenimento Regolarità DURC | Alla sottoscrizione della rateizzazione | Alla sottoscrizione della rateizzazione | Alla sottoscrizione della rateizzazione | Alla sottoscrizione della rateizzazione |
| Durata procedura | Entro 20 giorni lav. dalla richiesta dell’azienda | Entro 20 giorni lav. dalla richiesta dell’azienda | Entro 20 giorni lav. dalla richiesta dell’azienda | Entro 20 giorni lav. dalla richiesta dell’azienda |
| Decadenza rateizzazione | Mancata correntezza nelle denunce e versamenti durante la rateizzazione | Mancata correntezza nelle denunce e versamenti durante la rateizzazione | Mancata correntezza nelle denunce e versamenti durante la rateizzazione | Mancata correntezza nelle denunce e versamenti durante la rateizzazione |
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