Aggiornamenti in merito alle novità introdotte in materia di Durc, dalla Legge di conversione del Decreto Rilancio e dal Decreto Semplificazioni
Dal Sito dell’INAIL si rileva che “i Durc con scadenza compresa tra il 31/1/2020 e il 31/7/2020 conservano la loro validita’ fino al 29/10/2020 a seguito della soppressione dell’art.81 co.1 DL 34/2020 operata dalla L. 77/2020. Pertanto nella funzione Consultazione sono resi disponibili i Durc in corso di validita’ e in mancanza quelli con scadenza di validita’ prorogata al 29/10/2020.
Visto, che l’art.8 co.10 DL 76/2020 (Decreto Semplificazioni), recante “Art. 8 – Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici” recita:
“In ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto, è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.”
Sul punto è intervenuta anche la CNCE con l’allegata comunicazione n, 728 dove viene evidenziato che le Stazioni Appaltanti nei casi ricompresi nel sopra citato art. 8 c.10 non possono utilizzare il Durc con validita’ prorogata. In questi casi la richiesta del Durc deve essere effettuata secondo le ordinarie modalita’ del DM 30/1/2015.
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