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Forniti dall’Inps, con il messaggio n. 2510 ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina del Durc on line

Precisazioni in materia di DOL – INPS, mess. n. 2510/2020

19 Giugno 2020
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Fornite dall’Inps, con l’allegato messaggio n. 2510 del 18 giugno scorso, alcune precisazioni in merito alla modifica, da ultimo introdotta dall’art. 81 del D.L. n. 34/2020 c.d. “decreto Rilancio”, all’art. 103, comma 2 del D.L. n. 18/2020, c.d. “decreto Cura Italia”, già modificato in sede di conversione dalla L. n. 27/2020. 

 

L’Istituto, nel richiamare quanto già comunicato con il messaggio n. 2103 del 21 maggio 2020 (confronta comunicazione Ance del 21 maggio scorso), ha ribadito che la proroga di validità di cui all’articolo 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, con riguardo ai Durc On Line, deve intendersi limitata ai soli Documenti aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano la propria validità fino al 15 giugno 2020. E’ stato, altresì, ribadito che sul punto era stato previamente acquisito l’assenso dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Alla luce delle criticità connesse alla corretta interpretazione del testo, l’Istituto ha informato il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali delle osservazioni pervenute, al fine, in particolare, della corretta trattazione delle richieste di verifica della regolarità contributiva presentate nel periodo dal 30 aprile 2020 (data di entrata in vigore della L. n. 27/2020) fino al 19 maggio 2020 (data di pubblicazione ed entrata in vigore del D.L. n. 34/2020).

 

Al riguardo, l’istituto ha informato che l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, con la nota n. 6198 del 15 giugno 2020, ha chiarito che l’articolo 81 del D.L. n. 34/2020 «può essere considerato alla stregua di norma di interpretazione autentica, che come tale, è idonea a privare ab origine di effetti la previsione normativa dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, come modificata dalla legge di conversione n. 27/2020».

 

Resta, pertanto, confermato che la proroga di validità di cui all’articolo 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, con riguardo ai Durc On Line, deve intendersi limitata ai soli Documenti aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano la propria validità fino al 15 giugno 2020.

 

Restano, dunque, confermate le indicazioni procedurali già fornite nel suddetto messaggio n. 2103 del 21 maggio 2020, ossia:

  • la funzione di della procedura Durc On Line è stata aggiornata, escludendo dalla consultazione i Documenti con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che hanno conservato la validità fino al 15 giugno 2020, ai sensi dell’articolo 103, comma 2 del decreto-legge n. 18/2020;
  • dal 16 giugno 2020, alle nuove richieste di verifica, analogamente a quelle pervenute a far data dal 16 aprile 2020, si applicano gli ordinari criteri previsti dal D.M. 30 gennaio 2015 recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”, così come modificato dal D.M. 23 febbraio 2016.

 

E’ stato, infine, ricordato che gli adempimenti e i versamenti previdenziali, per i quali la normativa emergenziale vigente ha disposto la sospensione, non rilevano ai fini della verifica della regolarità contributiva, in quanto l’articolo 3, comma 2, lettera b), del D.M. 30 gennaio 2015, stabilisce che la regolarità sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.

40626-Messaggio numero 2510 del 18-06-2020-Durc Online.pdfApri
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