L'Agenzia delle Entrate ha emanato le istruzioni per l'invio che deve avvenire dal 15 giugno al 13 agosto
L’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento n. 230439 comprensivo di modello istanza e istruzioni per la richiesta del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del DL 34/2020 (decreto “Rilancio).
Si ricorda che possono richiedere il contributo i soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita IVA, che nell’anno 2019 abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 5 milioni di euro e in attività alla data di presentazione dell’istanza.
Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per chi ha iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi, sempre che sia rispettato il presupposto del limite di ricavi o compensi di 5 milioni.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del mese di aprile 2019. La percentuale è del 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro, del 15%per i soggetti con ricavi o compensi superiori a a 400.000 euro e fino a un milione di euro e del 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a 5 milioni di euro. I ricavi di riferimento sono quelli registrati nel periodo d’imposta 2019.
Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Come precisato nel provvedimento (§ 3.4) e nelle istruzioni, la trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020.
Entro lo stesso termine è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa; l’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo. Pertanto, è possibile inviare una nuova istanza solo se non è stata emessa la ricevuta di accoglimento dell’istanza precedente.
È poi possibile presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo, che può essere inviata anche oltre i termini indicati.
Il provvedimento conferma che la trasmissione è effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Se l’ammontare del contributo è superiore a 150.000 euro, il modello dell’istanza, comprensivo dell’autocertificazione antimafia per tutti i soggetti di cui all’art. 85 del DLgs. 159/2011, è predisposto in formato pdf e firmato digitalmente dal richiedente e inviato esclusivamente tramite PEC. Istanze pervenute alla casella PEC senza i requisiti sopra specificati non saranno accettate.
Anche la rinuncia per l’istanza relativa al contributo d’importo superiore a 150.000 euro è firmata digitalmente dal soggetto richiedente e inviata tramite PEC.
maggiori informazioni sul sito dell’Agenzia delle entrate
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