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L'Agenzia delle Entrate ha emanato le istruzioni per l'invio che deve avvenire dal 15 giugno al 13 agosto

Contributo a fondo perduto minus fatturato – art. 25 DL Rilancio

11 Giugno 2020
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L’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento n. 230439 comprensivo di modello istanza  e istruzioni per la richiesta del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del DL 34/2020 (decreto “Rilancio).
 

Si ricorda che possono richiedere il contributo i soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita IVA, che nell’anno 2019 abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 5 milioni di euro e in attività alla data di presentazione dell’istanza.
Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per chi ha iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi, sempre che sia rispettato il presupposto del limite di ricavi o compensi di 5 milioni.

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del mese di aprile 2019. La percentuale è del 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro, del 15%per i soggetti con ricavi o compensi superiori a a 400.000 euro e fino a un milione di euro  e del 10% per i soggetti con ricavi o compensi  superiori a un milione di euro e fino a 5 milioni di euro. I ricavi di riferimento sono quelli registrati nel periodo d’imposta 2019.

Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Come precisato nel provvedimento (§ 3.4) e nelle istruzioni,  la trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020.

Entro lo stesso termine è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa; l’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo. Pertanto, è possibile inviare una nuova istanza solo se non è stata emessa la ricevuta di accoglimento dell’istanza precedente.

È poi possibile presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo, che può essere inviata anche oltre i termini indicati.

Il provvedimento conferma che la trasmissione è effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Se l’ammontare del contributo è superiore a 150.000 euro, il modello dell’istanza, comprensivo dell’autocertificazione antimafia per tutti i soggetti di cui all’art. 85 del DLgs. 159/2011, è predisposto in formato pdf e firmato digitalmente dal richiedente e inviato esclusivamente tramite PEC. Istanze pervenute alla casella PEC senza i requisiti sopra specificati  non saranno accettate.
Anche la rinuncia per l’istanza relativa al contributo d’importo superiore a 150.000 euro è firmata digitalmente dal soggetto richiedente e inviata tramite PEC.

maggiori informazioni sul sito dell’Agenzia delle entrate

40496-Vademecum10062020.pdfApri

40496-Provvedimento-contributo-fondo-perduto-10_06_2020.pdfApri

40496-art25-dl rilancio.pdfApri
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