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L’INPS ha fornito con il Messaggio n. 2183 prime indicazioni relativamente al nuovo termine di presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario così come modificato dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio).

Nuovo termine di presentazione delle domande di CIGO “COVID19” – Indicazioni INPS

27 Maggio 2020
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Si informa che l’INPS ha fornito con il Messaggio n. 2183 le prime indicazioni relativamente al nuovo termine di presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario così come modificato dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio).

 

In particolare, il c.d. decreto rilancio ha modificato i termini di presentazione della domanda di cassa integrazione e di assegno ordinario per cui l’istanza deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

 

Al fine di consentire un più graduale adeguamento ai nuovi e più stringenti termini di trasmissione delle domande, l’articolo 68, comma 1, lett. d), del D.L. n. 34/2020 ha inserito all’articolo 19 del D.L. n. 18/2020 il comma 2-ter, che ha fissato al 31 maggio il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa

che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.

 

In relazione alla portata della norma, si precisa che il nuovo e più ridotto termine di trasmissione delle domande riguardano esclusivamente i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che si collocano all’interno dell’arco temporale indicato dal citato comma 2-ter (23 febbraio – 30 aprile 2020).

 

In allegato il Messaggio INPS n. 2183 del 26/05/2020

40276-Messaggio INPS 2183 termini nuove istanze.pdfApri
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