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Cigo per COVID19: approfondimenti sul rapporto malattia Cigo

Cigo per COVID19 e malattia– Approfondimenti

2 Aprile 2020
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In relazione alla circolare Inps n. 47/20, con la quale l’Inps ha fornito le indicazioni operative relative alle misure di sostegno del reddito per l’emergenza COVID – 19, sono in corso degli approfondimenti sugli aspetti attinenti il rapporto tra trattamento di  integrazione e malattia nonché sullo  stanziamento per la copertura economica di tali misure.

In particolare, per quanto riguarda il rapporto tra integrazione salariale  e malattia, si è in attesa di conoscere il criterio che intenderà adottare l’INPS,  tenuto conto che la circolare Inps  n.  47/20, richiamando quanto previsto dall’articolo 3, co. 7, del D.Lgs, n. 148/15 (il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia), sembrano.

In attesa di una chiara indicazione al riguardo, si ricorda qui di seguito la posizione amministrativa dell’Istituto.

-Malattia che si verifica durante la sospensione dal lavoro con cassa integrazione a zero ore: Il lavoratore continua a fruire delle integrazioni salariali. Infatti, essendo totalmente sospesa l’attività lavorativa, non vi è obbligo di prestazione, quindi non dovrà neanche comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.

-Malattia che si verifica prima della sospensione dal lavoro con cassa integrazione a zero ore: Se tutto il personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa; nel caso di mancata  sospensione della totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continua a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione. 

-Nel caso in cui l’intervento di cassa integrazione sia relativo a una contrazione dell’attività lavorativa e quindi riguardi dipendenti che lavorano in base a un orario ridotto, prevale l’indennità economica di malattia.

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