Inps e Governo chiriscono le modalità applicative dei bonus del cura italia
Con riferimento ai bonus di 600 euro riservato, per il mese di marzo, alle seguenti categorie: liberi professionisti e co.co.co, autonomi iscritti alle gestioni speciali, stagionali del turismo, lavoratori agricoli, addetti dello spettacolo da oggi, 1° aprile, presentare la domanda in via telematica tramite il sito Inps.
Le istruzioni per la richiesta sono contenute nella Circolare Inps n. 49 del 30 marzo 2020 (All.1) che chiarisce he l’indennità – che sarà erogata dall’Inps – va a beneficio dei liberi professionisti, titolari di una partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 – inclusi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomi iscritti alla gestione separata dell’Inps – e anche ai co.co.co con rapporto di lavoro attivo sempre alla data del 23 febbraio iscritti in via esclusiva alla gestione separata con il versamento per il 2020 dell’aliquota contributiva del 34,23%.
Per l’indennità non è prevista alcuna contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare, e la stessa non concorre alla formazione del reddito.
Con riferimento, invece, al bonus previsto in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria divers
Tali categorie per beneficiare dei 600 euro devono rispettare precisi requisiti di reddito. Difatti, il Decreto stabilisce che il sostegno al reddito sarà riconosciuto ai lavoratori che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro o, ai lavoratori che abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020, rispetto allo stesso reddito del primo trimestre 2019, sempre a causa del Coronavirus (le casistiche sono indicate all’art.2 del Decreto).
Il bonus pari a 600 euro per il mese di marzo potrà essere chiesto sempre a partire da oggi direttamente agli Enti di previdenza obbligatoria cui si è iscritti. L’indennità deve essere richiesta ad un solo Ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria. L’istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, gli elementi di cui all’art. 3 del citato Decreto. Gli Enti di previdenza obbligatoria dopo la verifica dei requisiti, provvedono all’erogazione dell’indennità sulla base dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte.
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