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Pubblicata dall’Inps la circolare n. 47/20 che fornisce i chiarimenti in merito all’utilizzo degli ammortizzatori sociali del Decreto CuraItalia

COVID19: La circolare INPS sugli ammortizzatori sociali itrodotti con il DL 18/2020

30 Marzo 2020
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In allegato la circolare INPS n. 47 del 28 marzo scorso, avente ad oggetto “Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, relativo alle misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Norme operative in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario,  cassa integrazione guadagni in deroga”.

Nelle premesse, la circolare specifica che la stessa è stata emanata d’intesa con il Ministero del lavoro e fornisce prime indicazioni sulle misure straordinarie contenute nel decreto legge, dando conto che le stesse derogano alle vigenti norme che disciplinano gli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro.

In particolare, la lettera A contiene disposizioni sulla cassa integrazione guadagni ordinaria, prevista dall’art. 19 del suddetto decreto legge, in parte già anticipate dalle nostre precedenti comunicazioni.

Confermato che il trattamento riguarda i lavoratori che risultino alle dipendenze del datore di lavoro richiedente alla data del 23 febbraio scorso.

La causale COVID-19 può essere richiesta fino ad un massimo di 9 settimane, per periodi intercorrenti tra la suddetta data del 23 febbraio e il 31 agosto prossimo.

Non è previsto il pagamento del contributo addizionale né il periodo per tale causale è computabile ai fini di qualsiasi limite temporale previsto.

I lavoratori non devono possedere i 90 giorni di anzianità effettiva sull’unità produttiva.

Ferma restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto, da svolgersi, anche in via telematica, entro tre giorni dalla comunicazione preventiva, l’INPS conferma che degli stessi non va data comunicazione all’Istituto.

Il termine per la domanda è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui è avvenuta la sospensione o la riduzione di orario. Il dies a quo, per gli eventi ricompresi tra la data del 23 febbraio e quella del 23 marzo, data quest’ultima in cui è stato pubblicato il messaggio INPS 1321, decorre dal 23 marzo scorso.

Tenuto conto dell’eccezionalità della nuova causale, le imprese non dovranno presentare né relazione tecnica né dimostrare la non imputabilità dell’evento all’imprenditore o ai lavoratori.

Le aziende potranno richiedere il pagamento diretto senza dover dimostrare le difficoltà finanziarie dell’impresa.

L’esistenza di eventuali ferie pregresse non è ostativa all’autorizzazione della domanda di CIGO.

39242-Circolare INPS 47 del 28-03-2020.pdfApri
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