Pubblicato il DPCM che dispone la sospensione di attività - Cantieri di Ingegneria civile NON sospesi
E’ stato pubblicato IL DPCM n. 6 del 22 marzo 2020 che dispone la sospensione di tutte le atività, non già sospese per effetto dei precedenti provvedimenti, lasciando NON sospese alcune attività ritenute necessarie (cidici ateco 42 e 43.2) restano invece sospese le attività codice atreco 41 e 43 (tranne appunto il 43.2).
Tra questa attività (allegato 1) le attività di Igegneria Civile (strade e ferrovie, opere pubbliche quali reti trasporto fluidi, elettriche telecomunicazioni, alre opere civili quali quelle idrauliche) per il cui dettaglio rinviamo agli allegati e
Le attività NON comprense nell’allegato dovranno essere sospese entro il 25, tempo necessario a provvedere alle operazioni necessarie alla chiusura.
Inoltre, il comma 1, lettera d) del DPCM prevede che restino consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui allo stesso allegato 1.
Queste attività sono consentite previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva ammessa. Nella dichiarazione dovrà essere indicata la commessa ricadente tra quelle ammesse, per la quale saranno svolte le lavorazioni. Si allega un modello di autodichiarazione (Allegato 3).
Informiamo che la comunicazione va inviata all Prefettura di Enna a protocollo.prefen@pec.interno.it.
Resta fermo che, ai sensi della lettera d) del predetto decreto, fino all’eventuale sospensione espressa dell’attività da parte della Prefettura in indirizzo, la stessa può continuare ad essere legittimamente esercitata.
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