Diffuso dall'INPS il messaggio n. 1287 del 20-3-20 che dettaglia le modalità di fruizione degli strumenti messi in campo del DL Cura Italia
Il Decreto Cura Italia come noto ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese. Tra le misure, si prevedono anche tutele a sostegno del reddito per la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa, mediante l’utilizzo esteso della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga.
L’Istituto sta provvedendo per mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo possibile, le procedure telematiche per inviare le domande di accesso ai trattamenti previsti.
Con l’allegato messaggio vengono illustrate sinteticamente le diverse prestazioni previste e si forniscono le prime indicazioni operative.
Per quallo che riguarda più direttamente il settore delle costruzioni, lo strumento messo in campo è unicamente la Cassa Integrazione ordinaria “COVID-19 Nazionale” per 9 settimane e per i lavoratori in forza al 23 febbraio.
Le modalità disciplinate rendono chiara la snellezza della procedura, infatti alla domanda che dovrà essere inviata entro il 4^ mese dalla sospensione, l’azienda dovrà allegare solo l’elenco dei lavoratori sospesi. La procedura prevista dall’art. 19 del DL Cura Italia infatti è si necessaria ma ai soli fini della correttenzza della procedura non rilevando ai fini della corretta presentazione dell’istanza. Infine si evidenzia che è possibile per le aziende richiedere che l’assegno CIG con la specifica motivazione sia erogato direttamente dall’istituto ai lavoratori interessati, senza bisogno di documentare la sussistenza degli indici di crisi di liquidità.
Nella domanda di Cigo, in considerazione del fatto che non deve essere allegata alcuna relazione tecnica, fino all’implementazione della procedura informatica dovrà essere allegato un “documento fittizio” nella sezione allegati.
Sempre in attesa che la relativa procedura informatica sia aggiornata e fermo restando l’obbligo verso le Organizzazioni sindacali della comunicazione, della consultazione e dell’ eventuale esame congiunto, anche in via telematica, le aziende, ai fini delle richiesta di Cigo, risultando dispensate dall’adempimento di cui al co. 6, art. 14 del D.Lgs. 148/15 potranno riportare nel quadro “N” della domanda la dicitura “dispensa art. 14 co.6 DLGS 148.
A tal fine le aziende interessate sono pregate di comunicarcelo unitamente alla delega ove intendano attivare la CIG COVID per il nostro tramite.
Per approfindimenti si rinvia agli allegati messsaggi INPS ed alla ns precedente news in merito al servizio di assistenza predisposto ad hoc
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