L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha accertato il cartello sui prezzi del cemento. Possibile richiedere rimborsi
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato che almeno dal metà del 2011 gli aumenti dei prezzi del cemento sono stati determinati, al di fuori da ordinarie dinamiche di mercato, da un cartello tra le maggiori cementiere operanti italiane.
In particolare, il cartello ha comportato i seguenti aumenti dei prezzi di listino, di cui l’Autorità ha anche accertato l’effettiva applicazione alla clientela delle cementiere:
Annunci anticipati e generalizzati di aumento dei prezzi di listino delle parti, 2011-2016
| Periodo | Misura dell’aumento di listino €/ton | Aumento effettivo sacco €/ton | Aumento effettivo sfuso €/ton |
|---|---|---|---|
| Giugno 2011 | +12 | +10 | +7,5 |
| Gennaio 2012 | +12 | +9 | +8,5 |
| Gennaio 2013 | +9/+12 | +8,5 | +5 |
| Giugno 2015 | +9 | +6 | +4 |
| Gennaio 2016 | +9/+10 | +0,5 | +0,5 |
Hanno partecipato al cartello: Italcementi Spa, Buzzi Unicem Spa, Colacem Spa, Cementir Italia Spa, Holcim Spa, Cementi Rossi Spa, Sacci Srl, Cementeria Monselice Spa, Cementizillo Spa, Cementeria Aldo Barbetti Spa, CAL.ME. Spa e Cementi Moccia Spa
Il danno medio da sovraprezzo determinato dal Cartello può essere stimato in circa il 20% del prezzo corrisposto per l’acquisto del cemento.
L’intesa oggetto di accertamento istruttorio si è basata su un modello concertativo unitario e stabile nel tempo, secondo il quale, come emerge dalle evidenze acquisite:
– le imprese cementiere hanno definito ex ante in maniera concordata, anche nel corso di riunioni associative, identici aumenti nominali del prezzo del cemento da comunicarsi anticipatamente alla clientela;
– le medesime imprese hanno costantemente verificato non solo l’invio al mercato delle lettere di incremento prezzi da parte dei concorrenti, avvalendosi finanche della collaborazione attiva del distributore TSC, ma anche l’effettiva applicazione di tali aumenti da parte di tutti i concorrenti.
Il coordinamento delle condotte commerciali delle imprese ha comportato, in un contesto di gravissima crisi del mercato del cemento, il raggiungimento di livelli di ricavi e margini aziendali superiori a quelli ottenibili in un contesto concorrenziale, a danno della domanda rappresentata dal settore edile.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso perciò di comminare in dettaglio le seguenti sanzioni pecuniarie:
| Parte | Sanzione finale |
| Italcementi | 84.052.057 |
| Buzzi | 59.793.072 |
| Colacem | 18.273.751 |
| Cementir | 5.090.000 |
| Holcim | 2.381.252 |
| Rossi | 5.849.500 |
| Sacci | 702.711 |
| Zillo | 4.079.085 |
| Barbetti | 1.162.448 |
| Calme | 1.793.771 |
| Moccia | 691.721 |
| Aitec | 147.997 |
| TSC | 1.571 |
Alcune Industrie avevano proposto ricorso al Tar e poi al Consiglio di Stato avverso il provvedimento dell’AGCM,, entrambi respinti, per cui è ora possibile richiedere il ristoro delle maggiori somme pagate per effetto dell’illecita condotta di mercato e in applicazione dell’art.140 bis, co. 2, lett. c) del Codice del Consumo si potrà esperire anche l’azione di classe collettiva per la tutela da comportamenti anticoncorrenziali. Sul punto siamo in procinto di perfezionare un’intesa con studi legali specilizzati per verificare le modalità di azione.
Possono agire sia le Imprese di costruzioni che i produttori di calcestruzzo. Necessario per un accertamento preventivo è il reperimento delle fatture di acquisito dal 2011 al 2016. Si stima che i Il cartello abbia generato (negli anni dal 2011 al 2016) un aumento del prezzo del cemento accertato in media in circa € 10,00 a tonnellata.
Preliminarmente ed ove interessati vi preghiamo di compilare l’allegato form ed inviarcelo a info@ance.enna.it
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