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In via di approvazione definitiva con le modifiche richieste dall'Ance

Art, 4 DL Fiscale: solo per le aziende ad alta intesità di manodopera

17 Dicembre 2019
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Con il passaggio al Senato e l’avvio della seconda lettura del Disegno di Legge di conversione del DL 124/2019 (cd. DL Fiscale) è stato rivisto il meccanismo di versamento delle ritenute fiscali per il lavoro dipendente nell’ambito di appalti e subappalti, previsto dall’art. 4 del decreto legge fiscale che ha riscritto integralmente l’art.17-bis del D.Lgs. 241/1997.

In conseguenza di queste ulteriori modifiche l’ANCE ha predisposto delle slide riepilogative della disciplina prevista dall’art. 4 del Decreto Fiscale che evidenziano i cambiamenti tra la versione originaria della disposizione, che prevedeva l’inversione del pagamento delle ritenute in capo al committente, e quella modificata dopo prima lettura presso la Camera dei Deputati, che elimina tale meccanismo, ma fissa nuovi obblighi in capo ad entrambe le parti contrattuali.

Il testo iniziale del decreto legge, infatti, aveva introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2020, un meccanismo oneroso di sostituzione nel versamento delle ritenute fiscali per il lavoro dipendente nell’ambito degli appalti e subappalti, sia pubblici che privati, che poneva in capo al committente l’obbligo di versare per conto dell’appaltatore/subappaltatore le ritenute fiscali da questi dovute verso i propri dipendenti direttamente impiegati nell’opera, e in capo all’appaltatore/subappaltatore, l’obbligo di fornire al committente la provvista necessaria al pagamento, sottraendogli, di conseguenza, la possibilità di compensazione coi propri crediti fiscali.

Nel corso dell’iter di conversione del Decreto legge, la Commissione Finanze della Camera dei Deputati ha riscritto l’art. 4, sostanzialmente, eliminando l’obbligo di inversione del pagamento, ma fissando comunque una serie di nuovi obblighi sia in capo ai committenti, che in capo agli appaltatori/subappaltatori/affidatari.

Nella nuova versione, infatti, il co. 1 dell’art. 4 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il committente che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente, deve richiedere alle imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi.

A tal fine, le imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici effettueranno distinti versamenti, con F24 specifico per singolo committente, senza possibilità di compensazione delle ritenute dovute con propri crediti fiscali.

Viene quindi previsto che le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie devono trasmettere al committente entro i 5 giorni lavorati successivi al versamento delle ritenute:

  • le deleghe di pagamento;
  • l’elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati  mediante codice fiscale, coinvolti nell’opera o nel servizio nel mese precedente, con:
      • il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore nell’esecuzione dell’opera o servizio
      • l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente in relazione alla prestazione;
      • il dettaglio delle ritenute eseguite nel mese precedente nei confronti dello stesso lavoratore con separata indicazione di quelle relative alla prestazione effettuata dal committente.  

In caso di mancata trasmissione delle deleghe e delle informazioni relative ai lavoratori impiegati, o appurato l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati (sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate ma risultanti dalla documentazione trasmessa), dandone comunicazione entro 90 giorni all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio.

Allo stesso committente, laddove non adempia ai suddetti obblighi, ossia non chieda copia delle deleghe di pagamento o non sospenda il pagamento dei corrispettivi a fronte degli inadempimenti dell’appaltatore/subappaltatore/affidatario, sono irrogate sanzioni pari al 20% dell’importo delle ritenute non trattenute dal datore di lavoro o al 30% dell’importo delle ritenute non versate.

Gli obblighi sin qui delineati (Cfr. commi da 1 a 3 dell’art. 4), non trovano applicazione se le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie comunicano al committente, tramite certificazione, la sussistenza  nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza (5 giorni successivi alla scadenza del versamento) dei seguenti requisiti:

  1. risultino in attività da almeno 3 anni e in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore  al 10% dell’ammontare dei ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  2. non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito, affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

Le imprese che possiedono questi requisiti possono continuare a pagare i contributi previdenziali, assistenziali e i premi assicurativi mediante compensazione coi propri crediti fiscali, mentre tale possibilità è esclusa per tutte le altre, ovvero per tutte quelle a cui si applica il meccanismo previsto dai primi tre commi dell’art.4.

In definitiva riteniamo di poter affermare che se il testo non viene ulteriormente modiicato (caso che comporterebbe una nuova lettura al senato con il rischio di non poter convertire il decreto entro i termini) le aziende del nostro settore non sarebbero interessate dal provvedimento, che toccherebbe solo le imprese che nei fatti svolgono opere/servizi solo fornendo manodopera.

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