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In GURI il DL 32/2019 con le modifiche al codice dei contratti

Pubblicato lo sblocca cantieri – Le modifiche principali

19 Aprile 2019
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Pubblicato oggi il Decreto legge ” Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.”

Si tratta dell’atteso provvedimento Sblocca cantieri ed entra in vigore domani 19 aprile 2019.

Preliminarimente riteniamo di poter affermare che una gran paerte del decreto contiene le indicazioni che ANCE ha fornito per superare le difficoltà operative determinate dal Codice Delrio e smi.

Passando ad una breve prima analisi evidenziamo:

REGOLAMENTO UNICO

Come da noi richiesto viene introdotto un comma all’art.216 che prevede che entro 180 sia emanato un regolamento unico che vada a regolamentare tutti gli ambiti fino ad oggi regolamentati con le cd soft low (linee guida anac) o con Decreti , nelle more dell’adozione restano valide le linee guida emanate. Molti gli ambiti che il regolamento andrà a normare e per il cui dettaglio rimandiamo alle singole modifiche.

PROGETTAZIONE

I contenuti dei livelli di progettazione saranno definiti nel regolamento come i requisiti per progettisti e società di progettazione.

APPALTO INTEGRATO

Sarà possibile affidare sulla base del progetto definitivo ed a prescindere dalla redazione di un esecutivo lavori di manutenzione senza rinnovo o sostituzione.

Potranno essere affidati tramite appalto integrato i lavori i cui  definitivi siano approvati entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi 12 mesi.

PROCEDURE NEGOZIATE

Modificato l’art. 36 c.2. Sarà possibile affidare con procedura negoziata i lavori fino a 200 mila euro con consultazione di almeno 3 imprese.

Viene abrogato il comma 2 lettera c) (negoziata tra 150mila e 1 milione) Viene modificata la lettera d) prevedendo che i lavori oltre 200 mila euro possano essere affidati solo tramite procedura aperta.

VERIFICA DEI REQUISITI

La stazione appaltante potrà decidere, indicandolo nel bando di gara, se verificare i requisiti solo dopo l’apertura delle offerte limitando il controllo al vincitore e estendendolo a campione sugli altri concorrenti. 

MINOR PREZZO COME REGOLA PRINCIPALE

Viene modificato l’art. 36 introducendo un comma 9bis che prevede quale regola generale l’aggiudicazione sulla base del minor prezzo e solo motivando con l’OEPV.

ANCHE I PICCOLI COMUNI SONO STAZIONE APPALTANTI

Elimina l’obbligo di procedere tramite centrali di committenza, unioni di comuni o stazioni uniche appaltanti per i comuni non capoluogo in possesso della qualificazione di stazione appaltante.

SUBAPPALTO

Possibile assegnazione a imprese del consorzio senza che si configuri subappalto. Aggiornamento delle norme di verifica dei requisiti.

Niente esclusione dell’impresa principale per condanna definitiva o richiesta di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) o mancanza/perdita dei requisiti di un subappaltatore.

Innalzato dal 30% al 50% il massimo subappaltabile e comunque solo se la stazione appaltante lo consente nel bando di gara. Permette alle imprese di diventare subappaltatori anche se hanno partecipato alla gara per l’assegnazione dell’appalto principale.

Viene eliminato l’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori.

OEPV

Cancellato il limite del 30% al punteggio economico.

RICORSI

Stabilisce che esclusioni o ammissioni decise da ricorsi non rilevano ai fini del calcolo delle medie o dell’individuazione della soglia di anomalia.

Eliminata la previsione del cd rito superaccelerato per i ricorsi e le conseguenti previsioni di pubblciità di elenchi.

QUALIFICAZIONE

Portato da 10 a 15 anni il periodo che le imprese possono prendere a riferimento per documentare il possesso dei requisiti tecnicoeconomici.

La qualificazione sarà inserita nel Regolamento Unico

E dulcis in fundo CALCOLO DELL’ANOMALIA su cui il Ministero potrà apportare modifiche con Decreto

l’art. 1 lett. t) stabilisce i criteri per l’individuazione delle offerte anomale da utilizzare differenziandoli a seconda del numero delle offerte pervenute (maggiore o minore di
15). Prevede l’esclusione automatica delle offerte anomale per tutti gli appalti sottosoglia Ue privi di interesse transfrontaliero. Ribadisce che l’esclusione automatica non opera in presenza di meno di 10 offerte.

CON 15 o PIU’ OFFERTE si procede così:

1.calcolo somma e calcolo media aritmetica dei ribassi (escludendo il 10% di maggior e minor ribasso)

2.calcolo dello scarto medio aritmetico delle offerte che superano la media aritmetica

3.calcoalre la soglia come somma di media aritmetica e scarto.

4.moltiplicare le prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi (punto1.)

5.calcolare il valore di decremento come percentuale (pari al risultato ottenuto al punto 4) sullo scarto di cui al punto2.

6. decrementare di tale valore la soglia del punto 3

CON 14 O MENO OFFERTE si procede così:

1.calcolo media aritmetica dei ribassi (escludendo il 10% di maggior e minor ribasso)

2.calcolo dello scarto medio aritmetico delle offerte che superano la media aritmetica

3.calcoalre il rapporto tra scarto e media aritmetica.

se il risultato della divisione del punto 3 è minore o pari a 0.15 la soglia è la media del punto 1 +20% della media stessa

se il risultato della divisione del punto 3 è maggiore 0.15 la soglia è la media + lo scarto medio

con riserva di ulteriori approfondimento ed auspicando che il DL sia convertito.

35755-dl 32-19sblocca cantieri.pdfApri
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