Facendo seguito alla news del 15 ottobre u.s. si riassume e ricorda che:
con il Decreto 28 marzo 2018, n. 69, il Ministro dell’Ambiente ha definito le condizioni in base alle quali il conglomerato bituminoso cessa di essere un rifiuto ai sensi dell’art. 184 ter del D.Lgs. 152/06.
Il Decreto è entrato in vigore il 3 luglio 2018 e da quella data è decorso il termine di 120 gg (ossia il 30 ottobre 2018) entro cui i titolari di autorizzazioni al recupero di conglomerato bituminoso in procedura ordinaria o semplificata o di altra tipologia dovranno presentare, a seconda dei casi, l’istanza/comunicazione di aggiornamento alla regione o alla provincia.
La norma, peraltro, non indica in che cosa consista l’aggiornamento (es. documentazione da presentare ecc.) ne tantomeno i poteri attribuiti a provincia/regione nei confronti. In altri termini non è chiaro se tale comunicazione/istanza debba essere meramente recepita dall’ente destinatario ovvero allo stesso sia riconosciuto il potere di imporre condizioni particolari (es. prescrizioni tecniche).
Peraltro il Decreto non chiarisce quali procedure potranno essere applicate agli impianti esistenti qualora, entro il 30 ottobre 2018, non abbiano provveduto alla citata istanza/comunicazione di aggiornamento.
In considerazione dell’assenza di indicazioni in merito ad eventuali proroghe dei termini, si invitano quindi le aziende interessate a provvedere a tale istanza/comunicazione entro il termine del 30 ottobre p.v..