Chiarito dall’ INL con la nota n. 6201/18, in risposta alla Confindustria, che l’obbligo di tracciabilità e il divieto di pagamento in contanti vale esclusivamente per la corresponsione degli elementi della retribuzione e non anche per le somme erogate a diverso titolo quali, ad esempio, rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio
Con l’allegata nota n. 6201/2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha risposto al quesito avanzato dalla Confindustria in merito all’obbligo di tracciabilità e al divieto di erogazione in contanti della retribuzione, di cui al comma 910 dell’art. 1 della L n. 205/2017, Legge di Bilancio 2018 (Cfr. Comunicazioni Ance dell’ 12 giugno 2018 ).
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