Il CdS stabilisce la supremazia del principio della massima partecipazione
Con la sentenza allegata (n. 3989 del 29 giugno 2018) il Consiglio di Stato ha fissato una qualche supremazia del principio della massima partecipazione e della concorrenza sulla possibilità di limitazioen delle offerte in caso di procedura negoziata.
Il tema rivesta una notevole importanza vista l’ampia casistica di procedure negoziate avviate dopo la famigerata apertura (avvenuta per corrispondenza) di anac e MIT.
Senza voler entrare nel merito squisitamente giuridico della sentenza, si evidenzia che i principi posti alla base della stessa sono i medesimi da noi più volte ribaditi in diverse contestazioni alle stazioni appaltanti relativamente a procedure forzatamente negoziate.
La sentenza evidenzia che non esiste un diritto dell’impresa e vedersi inviatata ma non può negarsi la possbilità di partecipazione all’impresa che è venuta a conoscenza di una procedura, salvo che non comporti un aggravio “insostenibile” del procedimento tale da pregiudicare le esigenze (quasi mai evidenztae dalle SA) di snellezza e tempestività alla base delle esigenze di avvio di una procedura negoziata.
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