Le regole per il riutilizzo del conglomerato bituminoso dettate con il DM 69/2018
Il Ministero dell’Ambiente ha emanato l’allegato DM con cui vengono fissate le regole per stabilire con esattezza quando il fresato da conglomerato di bitume va considerato rifiuto e quando invece può essere riutilizzato.
Le regole si applicano al conglomerato classificato con codice EER 17.03.02quale quello proveniente da fresatura a freddo, demolizione di pavimentazione o granulato che è stato recuperato.
Dal 31 ottobre pv. (120gg dall’entrata in vigore del DM che è il 3 luglio 2018) i produttori (gestori di impianti di produzione di granulato da conglomerato bituminoso) potranno presentare istanza di autorizzazione e nelle more, previa dichiarazione sulla conformità dei parametri tecnici inviata all’ARPA ed all’Autorità competente, il granulato potrà essere utilizzato.
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