Predisposto un fac-simile di Contratto Continuativo di cooperazione riservato alle aziende associate
Riteniamo utile mettere a disposizone delle aziende associate un modello di Contratto Continuativo di cooperazione che trae ispirazione dal combinato disposto degli artt.1559 e 1667 del c.c.
Lo strumento potrebbe essere utile per dimostrare una cooperazione interaziendale ed affidare prestazioni che non configurino un subappalto a terzi con i quali si hanno rapporti continuativi di collaborazione.
Con le necessarie cautele del caso e con i necessari adattamenti alle singole fattispecie, lo strumento potrebbe diventare uno strumento di cooperazione interaziendale utile anche per accrescere la capacità commerciale dell’azienda anche oltre l’ambito strettamente pubblico.
Ovviamente non deve essere inteso come uno strumento elusivo del subappalto, essendo infatti coerente con quanto previsto dal Codice.
Infatti l’art. 105 del codice al comma 3 lettera c bis (inserita con il correttivo 2017) prevede che non si configurino come subappalti le forniture ed i servizi che siano riconducibili a:
“le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto d’appalto.”
Sulla previsione normativa della sottoscrizione in epoca anteriore, si evidenzia che non è prevista la data certa di tale stipula (può infatti essere redatto in forma di scrittura privata, in difetto di richiesta espressa nel codice della forma di atto pubblico).
Nonostante la vaghezza della norma il testo del fac-simile riporta una serie di clausole in uso nella contrattualistica pubblica.
L’utilizzo dell’istituto introdotto nel 2017 è del tutto innovativo. Infatti Non risulta alcun precedente giurisprudenziale sul punto, e nemmeno una presa di posizione dell’ANAC, che nel proprio bando tipo n. 1/2017 per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture si limita a prevedere che “L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice“.
Infine pare opportuno precisare che l’utilizzo di questo strumento ed in generale dell’istituto deve essere improntato alla massima accortezza giuridica ed imprenditoriale, senza abusare estendendolo ad ogni tipologia di prestazione.
Le Aziende interessate potranno farcene richiesta in modo che possano ricevere necessarie istruzioni per l’uso più confecente le loro esigenze.
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.