Trasferta: adempimenti cassa edile, retributivi, fiscali nei casi di trasferta dei lavoratori
Al fine di offrire un più organico quadro degli adempimenti e degli effetti retributivi e fiscali nei casi di trasferta di lavoratori in cantieri ubicati fuori dalla provincia in cui ha sede l’impresa, si rassegnano alcuni aspetti
PREMESSA
L’art. 21 del CCNL ed il successivo accordo 02/02/2005 prevedono che i lavoratori in trasferta possano essere denunciati o nella cassa edile ove si svolgono i lavori o in quella ove ha sede l’impresa.
La scelta riguarda i lavoratori trasfertisti abituali ed i lavoratori trasfertisti occasionali (i lavoratori assunti in sede o in un cantiere specifico comandati in trasferta occasionale in altro cantiere tramite trasferimento).
GLI ADEMPIMENTI CON IL SISTEMA CASSE EDILI
Se il cantiere ha una durata presumibile (come da notifica preliminare) inferiore a tre mesi tutti i lavoratori (trasferisti eventuali e lavoratori assunti per lo specifico cantiere) possono essere denunciati presso la cassa edile di provenienza.
PER CANTIERI IN AMBITO REGIONALE
Se il cantiere ha durata presumibile superiore ai tre mesi (come da notifica preliminare) l’azienda senza trasferisti deve denunciare il cantiere presso la Cassa edile ove si svolgono i lavori. Se l’azienda ha lavoratori trasferisti può per questi denunciare presso la cassa edile di provenienza fino ad un massimo di tre mesi, superati i quali anche i trasfertisti devono essere denunciati presso la cassa edile ove si svolgono i lavori. L’aziende deve dunque aprire due distinte posizioni una presso la cassa di provenienza per i trasfertisti sotto i tre mesi ed una presso la cassa ove si svolgono i lavori per i trasfertisti sopra i tre mesi e per gli operai assunti in loco.
LAVORAZIONI PARTICOLARI (valenza nazionale)
Fanno eccezione alcune particolari lavorazioni indicate al 12esimo capoverso dell’art. 21 del CCNL che così recita:
Restano comunque iscritti alla Cassa Edile di provenienza gli operai dipendenti dalle imprese dei seguenti settori: costruzione di linee e condotte, riparazioni e manutenzioni stradali, armamento ferroviario, pali e fondazioni, accertamenti geognostici, produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato, produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, verniciatura, impermeabilizzazione, stuccatura, manutenzione, iminiere e forni, impianti industriali (isolamento termico ed acustico, coibentazioni, rivestimenti refrattari ed antiacidi),
difesa fluviale.
L’azienda in tutti i casi in cui decida di denunciare il cantiere presso la Cassa edile di provenienza deve sempre dare comunicazione alla cassa edile ove si svolgono i lavori.
ASPETTI RETRIBUTIVI
Ai trasferisti abituali deve essere riconosciuta una maggiorazione per trasferta pari al 10% degli elementi della retribuzione. Come detto la maggiorazione deve essere riconosciuta a prescindere dall’effettiva opera in trasferta. Agli stessi devono essere rimborsate le spese di trasporto (se si usa un mezzo diverso da quello aziendale) di vitto ed eventualmente di alloggio (sempre se non vi provveda direttamente l’azienda).
Deve poi essere riconosciuta una indennità temporanea pari alla differenza di retribuzione tra quella percepita, in forza del contratto vigente nella provincia ove ha sede l’impresa, e quella in vigore nella provincia ove si svolgono i lavori.
I trasferisti abituali sono lavoratori assunti senza specificazione di cantiere per mansioni che richiedono un continuo spostamento e ai quali è riconosciuta una maggiorazione in misura fissa (non collegata all’effettivo lavoro in trasferta). (vedasi art. 7 quinques L.225/2016).
Ai trasfertisti occasionali deve essere riconosciuta una maggiorazione per trasferta pari al 10% degli elementi della retribuzione per le giornate di effettiva trasferta, le spese vive eventuali e l’indennità temporanea di cui sopra.
ASPETTI FISCALI
Le indennità e le maggiorazioni spettanti ai trasfertisti abituali concorrono a formare il reddito per la parte eccedente la quota determinata secondo le disposizioni del comma 6 dell’art. 51 del DPR 917/86 che così recita
6. Le indennita’ e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attivita’ lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuita’, le indennita’ di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare di cui all’articolo 1803 del codice dell’ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all’ articolo 2161 del citato codice, nonche’ le indennita’ di cui all’articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilita’ della presente disposizione.
Ove il lavoratore non sia inquadrabile come trasfertista abituale (in quanto non ricorrono le tre condizioni sopra dette in ossequio all’art. 7quinquies della L. 225/16) le indennità e le maggiorazioni spettanti concorrono a formare reddito per la parte eccedente la quota determinata secondo le disposizioni del comma 5 dell’art. 51 del DPR 917/86 che così recita:
5. Le indennita’ percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite e’ ridotto di un terzo. Il limite e’ ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, nonche’ i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all’estero. Le indennita’ o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.
LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
A differenza del lavoratore normalmente assunto per attività di uno specifico cantiere/fase di lavorazione/appalto, il lavoratore in trasferta abituale essendo assunto per recarsi in più sedi operative dell’impresa potrà essere licenziato con causale diversa da fine lavoro/fase lavorativa/appalto. Ne consegue che all’atto del licenziamento il contributo NASPI è dovuto (invece sono esenti per legge i licenziamenti per fine lavoro/fase lavorativa/appalto).
Ove si tratti di aziende tenute ad applicare la disciplina dei licenziamenti collettivi il licenziamento deve essere preceduto dalle procedure sindacali previste nella L. 223/91ed il contributo di licenziamento varia su base annua da € 2239,70 a €8819,10.
in allegato la normativa contrattuale e quella fiscale.
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