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raggiunto l'accordo per la definizonedelle modalità di verifica e sulle incidenze minime della monodopera valide per i cantieri della ricostruzione

Congruità manodopera: definite modalità ed incidenze minime

10 Maggio 2018
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L’accordo riconosce alle Casse Edili/Edilcasse territorialmente competenti il compito di rilasciare l’attestato di congruità, detto anche Durc di congruità, nell’ambito degli appalti di lavoro pubblici e privati (questi ultimi relativi a interventi che beneficiano di contributi superiori a € 50.000,00) del cratere. Tale Durc, che rimane comunque distinto dal DOL (Durc on Line), dovrà attestare la congruità dell’incidenza della manodopera complessiva impiegata dalle imprese nei lavori eseguiti nel cratere.

Per quanto le novità sono da ricondurre strettamente ai cantieri dell’area dei crateri post terremoto, le modalità sono utili anche per valutare la propria congruità in qualunque altro intervento. 

Tutte le imprese affidatarie di lavori edili nelle zone della ricostruzione post sisma dovranno, quindi, essere in possesso sia della regolarità contributiva che della congruità della manodopera attestata dalla Cassa Edile/Edilcassa e risultante dalla somma della manodopera verificata dalla Cassa competente, per tutte le imprese edili, e di quella verificata dal Direttore dei lavori per le imprese subappaltatrici non afferenti il comparto dell’edilizia e per i lavoratori autonomi.

L’incidenza della manodopera, specifica l’accordo, è il rapporto tra il costo della manodopera complessiva impiegata nei lavori e l’importo dei lavori eseguiti risultanti dall’Elenco Prezzi approvato con ordinanza n. 7/2016. Tale elenco è aggiornato anche con l’indicazione del prezzo della manodopera per ciascuna lavorazione o gruppo omogeneo di lavorazioni (oggetto dell’approvazione previo confronto di cui sopra) e, poi, successivamente e periodicamente aggiornato.

L’incidenza della manodopera viene determinata, negli appalti pubblici, in sede di progetto e in occasione di ogni Sal e del Saldo Finale; negli appalti privati, invece, viene determinata in sede di progetto e nei Sal pari.

La Cassa Edile deve rilasciare l’attestato di congruità entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione, salvo richieste di integrazione. In mancanza, scatterà il silenzio assenso della Cassa e l’impresa sarà considerata congrua sulla base dei dati fornito dal Direttore dei lavori.

Un’importante previsione contenuta nell’Accordo è quella relativa alla possibilità per il Direttore dei Lavori, stante la particolarità dei lavori e le condizioni del cantiere, di operare una riduzione dell’incidenza della manodopera del 15%. A questa si aggiunge l’ulteriore eventuale riduzione della Cassa Edile del 15%. Per le imprese subappaltatrici non afferenti il comparto dell’edilizia e per i lavoratori autonomi il Direttore dei lavori può operare una riduzione fino ad un massimo del 20%.

È stato specificato che, ai fini della determinazione dell’incidenza della manodopera, concorrono anche, oltre alle lavorazioni eseguite dai lavoratori autonomi e dalle imprese non afferenti il comparto edile, anche la manodopera utilizzata per l’esecuzione di opere per la sicurezza.

La Cassa Edile competente, sancisce il punto 11 dell’accordo, provvede o meno al rilascio dell’attestato di congruità qualora la complessiva manodopera denunciata dal Direttore dei lavori nei Sal intermedi e finale (per gli interventi pubblici) o in occasione della richiesta di erogazione dei contributi nei Sal pari (per gli interventi privati), raggiunga l’incidenza prevista in sede di progetto, eventualmente corretta come sopra detto.

Sarà un’ulteriore ordinanza a definire le conseguenze del mancato rilascio della congruità e le procedure di regolarizzazione, che dovrà avvenire comunque entro 30 giorni.

Viene ribadito, poi, l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile del luogo dove si eseguono i lavori sin dal giorno precedente all’inizio degli stessi , oltre all’obbligo di applicazione del Ccnl per le imprese che eseguano lavorazioni edili.

Un ulteriore risultato importante, ottenuto dal costruttivo confronto tra le parti sedute al tavolo, è stata l’introduzione, nel passaggio dell’accordo relativo all’invio della notifica preliminare mediante le piattaforme informatiche regionali, dell’accesso alle stesse da parte non solo dell’Ispettorato del Lavoro, di Inps e Inail, ma anche delle Casse Edili.

L’accordo conclude con la previsione di un periodo di sperimentazione e di monitoraggio di due anni dall’entrata in vigore dell’ordinanza di recepimento dell’accordo stesso, durante il quale potrà procedersi ad eventuali aggiustamenti del sistema anche mediante la creazione di appositi gruppi di lavoro.

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