Il Ministero dell’Economia e delle Finanze fa il punto sulle novità fiscali che sono entrate in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della manovra economico-finanziaria per l’anno 2018, legge n.205/2017 del 27 dicembre scorso.
Il dipartimento delle Finanze del MEF, ha pubblicato on line una
Rassegna di 64 schede di approfondimento che sintetizzano le varie misure fiscali introdotte dalla legge di Bilancio 2018 fornendo, per ciascuna, un’accurata descrizione dell’obiettivo, dei destinatari, del periodo di decorrenza
[1].
A tal riguardo, in particolare, si segnala la scheda n. 2 relativa alla detrazione IRPEF/IRES per l’efficientamento energetico degli edifici (cd. “Ecobonus ordinario”) che si applica nella misura del 65% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2018.
In questa scheda viene fatto riferimento, tra l’altro, alla nuova disposizione
[2] che prevede la
possibilità di cumulo tra Sismabonus ed Ecobonus per
interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle
zone sismiche 1, 2 e 3, volti congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.
Tale detrazione, si ricorda, è ripartita in 10 quote annuali di pari importo, su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari, ed è riconosciuta nella misura unica:
· dell’80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad 1 classe di rischio sismico inferiore,
· dell’85% ove gli interventi determinino il passaggio a 2 classi di rischio sismico inferiori.
A questo proposito, rispetto a quanto evidenziato nella scheda suddetta, va precisato che la
nuova modalità è alternativa alle detrazioni già previste ai medesimi fini[3] per interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali che realizzino:
· una riqualificazione energetica dell’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio (70%);
·
una riqualificazione energetica finalizzata a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva
[4] (75%);
· la messa in sicurezza sismica tale da determinare il passaggio ad una, o due classi di rischio inferiore (75%, 85%).
Si segnala, inoltre, la scheda n.3 relativa alla “ristrutturazione edilizia”.
Questa scheda fa riferimento contestualmente sia alla
detrazione IRPEF del 50% delle
spese sostenute sino al 31 dicembre 2018
per interventi di recupero delle abitazioni (limite massimo di
96.000 euro), chealla
detrazione IRPEF/IRES del 50%[5] delle spese sostenute sino al 31 dicembre 2021 per interventi di
messa in sicurezza sismicadelle abitazioni, dei condomini e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone ad alta pericolosità sismica.
Con riguardo ai destinatari delle agevolazioni, va sottolineato che mentre la detrazione per interventi di recupero è riconosciuta solo alle persone fisiche, la detrazione per interventi di messa in sicurezza sismica è riconosciuta, sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche.
Si segnala, inoltre, la
scheda n.57 sui “pagamenti delle pubbliche amministrazioni” che analizza la disposizione
[6] con cui viene
ridotta, da
10.000 a
5.000 euro, la
soglia oltre la quale le
pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, possono
sospendere i pagamenti, nell’ipotesi in cui il beneficiario degli stessi risulti
inadempiente rispetto all’
obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più
cartelle esattoriali, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo (art. 48-bisdel DPR 602/1973).
A tal riguardo, viene ricordato che Il vigente DM del MEF n. 40/2008, recante modalità di attuazione dell’art. 48-bis, dispone (art. 6) il rinvio ad un successivo decreto della disciplina attuativa nei confronti delle società a prevalente partecipazione pubblica.
Pertanto, le disposizioni contenute nell’art. 48-bis, come modificato dalla legge di bilancio per il 2018, continuano ad essere applicate dalle P. A. e dalle società a totale partecipazione pubblica.
[2] Cfr. il nuovo co. 2-quater.1 dell’art. 14, del DL 63/2013 introdotto dall’art.1, co.3, lett a), n.7) della legge n.205/2017.
[3] Rispettivamente dal co. 2-
quater del citato art.14 del D.L. 63/2013 (“
Ecobonus condomini”) e dal co. 1-
quinquiesdell’art.16 del medesimo Decreto (“
Sismabonus condomini”).
[5] Si ricorda che tale percentuale è destinata ad alzarsi al 70% e all’80% per quegli interventi che determinino il passaggio ad una o due classi di rischio inferiore. Nel caso, poi, che tali ultimi interventi vengano effettuati su parti comuni di edifici condominiali le percentuali suddette si alzano, rispettivamente, al 75% e all’85%.
[6] Cfr. l’art.1, co. 986-989 della legge n.205/2017.
31655-Rassegna di 64 schede di approfondimento.pdfApri