E’ stato emanato dall’ANPAL l’allegato decreto n. 2/2018 che, nell’istituire l’ “
Incentivo Occupazione Mezzogiorno”, prevede un rafforzamento del bonus per l’occupazione giovanile stabile introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 (Cfr. Comunicazioni Ance del
22/01/18 e del
31/01/18).
Lo stesso è, infatti, cumulabile con il “bonus giovani” ed è fruibile, per la parte residua, fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nei limiti previsti. Non è, però, cumulabile con altri incentivi di natura economica o contributiva.
L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto a tempo indeterminato, anche part-time e a scopo di somministrazione, nonché con contratto di apprendistato professionalizzante, dal 1° gennaio 2018 fino al 31 gennaio 2018, le seguenti categorie di lavoratori disoccupati 1 :
• lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 34 anni di età;
• lavoratori con 35 anni di età e oltre, purché privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi 2 .
Ai fini del riconoscimento del beneficio, il lavoratore non dovrà aver avuto un precedente rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro negli ultimi 6 mesi.
L’incentivo, pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e dei contributi INAIL), per un periodo di 12 mesi e nel limite massimo di 8.060€, riparametrati su base mensile, per ogni lavoratore assunto (da riproporzionare in caso di part-time), sarà riconosciuto anche in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato di un contratto a tempo determinato.
Lo sgravio deve essere fruito entro il 29 febbraio 2020, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
La procedura predisposta dall’ANPAL, la cui attuazione è demandata all’Inps, prevede il riconoscimento di uno sgravio contributivo totale, da fruire mediante conguaglio sui contributi Inps, a carico dei datori di lavoro con sede di lavoro in una delle seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia (Regioni meno “sviluppate”) e Abruzzo, Molise e Sardegna (Regioni in “transizione”).
Per quanto non riportato nella presente si rimanda al Decreto allegato.
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1 Art. 19, D.Lgs n. 150/2015
2 Cfr. Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013
31534-ANPAL_ decreto n_2 del 2-gennaio-2018.pdfApri