Con l’allegata Circolare n. 2 del 25/01/2018, l’Istituto Nazionale del Lavoro (INL), nel far riserva di fornire in seguito eventuali chiarimenti, ha illustrato le disposizioni di maggior interesse in materia di lavoro e legislazione sociale, introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2018).
Con riferimento all’esonero contributivo1 sono state riepilogate le disposizioni contenute ai commi da 100 a 108, in merito al periodo di decorrenza (dal 1° gennaio 2018), ai requisiti soggettivi riferiti al lavoratore (non aver compiuto, al momento dell’assunzione, 35 anni (nel 2018) e 30 anni (negli anni successivi) e non essere mai stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro), nonché ai requisiti riferiti ai datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato2 a tutele crescenti (non aver effettuato licenziamenti individuali per gmo o licenziamenti collettivi ex L. n. 223/91, nella medesima unità produttiva, fermo restando il rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi).
Ribadita, inoltre, l’ipotesi in cui l’incentivo può essere revocato (aver proceduto a licenziamento per gmo del lavoratore assunto o di un altro lavoratore con la medesima qualifica nei sei mesi successivi all’assunzione) e riepilogate le altre condizioni utili per fruire del beneficio in parola.
Con riferimento a quanto previsto ai commi 113 e 114, è stato ribadito che le disposizioni relative all’esonero contributivo di cui ai commi 100-108 non si applicano alle assunzioni con contratto di lavoro domestico e in apprendistato.
Anche in merito all’esonero contributivo del Mezzogiorno sono state riportate le disposizioni di cui ai commi 893-894, e con riferimento alla tracciabilità dei pagamenti, sono state riepilogate le novità contenute ai commi da 910 a 914.
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