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Forniti dall’Inps le istruzioni per la fruizione dell’esonero contributivo triennale per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani che hanno svolto periodi di alternanza scuola-lavoro o di apprendistato.

Esonero contributivo triennale ex lege n. 232/2016 – Circolare Inps n. 109/2017

19 Luglio 2017
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L’Inps, con l’allegata circolare n. 109/2017, ha fornito istruzioni in merito alla fruizione dell’esonero contributivo triennale, previsto dalla legge n. 232/2016 (art. 1, commi 308-310), spettante ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018.

Le assunzioni a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione e con esclusione, invece, del contratto di lavoro intermittente) effettuate, anche in part-time, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, debbono riguardare giovani che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro pari ad almeno il 30% di uno dei parametri alternativi richiamati nella circolare, oppure periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato di alta formazione e ricerca.
L’incentivo è riconosciuto nella misura massima di 3.250 euro su base annua, per una durata di 36 mesi a partire dalla data di assunzione o trasformazione del rapporto.
I datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza preliminare all’Inps attraverso l’apposita procedura telematica “308-2016” all’interno della piattaforma DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del contribuente, indicando:
• il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione;
• l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva;
• l’aliquota contributiva datoriale che verrà applicata;
• la tipologia oraria del rapporto e l’eventuale percentuale di part time.
Successivamente, l’Inps, di norma entro 48 ore, provvede a calcolare l’importo dell’incentivo spettante, a verificare la disponibilità residua della risorsa e ad informare che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore indicato nell’istanza preliminare.
Entro dieci giorni di calendario dall’accoglimento della richiesta, il datore di lavoro deve comunicare l’avvenuta stipula del contratto di assunzione a tempo indeterminato, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
 Si fa presente che:
• le istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 10 luglio 2017 (giorno precedente il rilascio del modulo telematico), pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo di richiesta dell’incentivo, saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione;
• le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico (11 luglio 2017) saranno, invece, elaborate in base all’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.
Nel precisare che l’incentivo in esame non configura un aiuto di Stato, l’Inps sottolinea inoltre che, per il suo utilizzo, è necessario il rispetto dei principi stabiliti dall’articolo 31 del d.lgs. n. 150/2015 sulla fruizione degli incentivi e delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.
Si evidenzia che il beneficio è riconosciuto nei limiti delle risorse stanziate dalla legge di Bilancio 2017 e non è cumulabile con altre agevolazioni di tipo contributivo, tra cui gli incentivi “Occupazione giovani” e “Occupazione Sud”, mentre è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, quali quelli per l’assunzione dei lavoratori disabili e per l’assunzione di beneficiari del trattamento Naspi.

29370-Inps Circ_ n_109-2017.pdfApri
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